Legge n.114/2010 Riordino comuni
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Legge n.114/2010 Riordino comuni
riordino comuni
Articolo 1 (finalità)
a. Tale legge ha lo scopo di razionalizzare la spesa nell’ambito degli enti locali
Articolo 2 (riordino)
a.
Tutti i comuni che al censimento Istat del 30 giugno 2010 risultano con
una popolazione residente inferiore o pari ai 1000 abitanti dovranno
essere accoppiati a comuni più grandi o tra essi in modo tale da
raggiungere una popolazione minima di 1000 abitanti.
b. Il riordino
detto al coma a. articolo 2 sarà effettuato entro e non oltre il primo
ottobre 2010 presso un’assemblea Stato-Regioni. Qualora non si
raggiungesse un accordo entro tale data il riordino verrà effettuato dai
tecnici del ministero dell’Interno entro il primo novembre 2010
Articolo 3 (personale)
a.
A decorrere dal primo ottobre 2010 gli organi di autogoverno politico
quali i sindaci, gli assessori, i vicesindaco e i membri del consiglio
comunale non riceveranno alcuna remunerazione.
b. Il personale del
comune sciolto che non rientra nel comma a. dell’articolo 3 verrà
trasferito non appena il riordino dell’articolo 2 sarà effettuato nei
nuovi uffici secondo le disposizione comunali che dovranno essere
effettuate entro 2 settimane.
c. La remunerazione del personale
citato all’articolo 3 comma b dovrà essere adeguata alla remunerazione
dei colleghi del comune in cui sono confluiti.
d. I debiti e le entrate dei comuni sciolti e confluiti in altri comuni finiranno ai comuni in cui sono confluiti.
Articolo 4 (risparmi)
a. I risparmi effettuati tramite codesta legge verranno decurtati ai comuni interessati dai trasferimenti statali verso essi.
Articolo 1 (finalità)
a. Tale legge ha lo scopo di razionalizzare la spesa nell’ambito degli enti locali
Articolo 2 (riordino)
a.
Tutti i comuni che al censimento Istat del 30 giugno 2010 risultano con
una popolazione residente inferiore o pari ai 1000 abitanti dovranno
essere accoppiati a comuni più grandi o tra essi in modo tale da
raggiungere una popolazione minima di 1000 abitanti.
b. Il riordino
detto al coma a. articolo 2 sarà effettuato entro e non oltre il primo
ottobre 2010 presso un’assemblea Stato-Regioni. Qualora non si
raggiungesse un accordo entro tale data il riordino verrà effettuato dai
tecnici del ministero dell’Interno entro il primo novembre 2010
Articolo 3 (personale)
a.
A decorrere dal primo ottobre 2010 gli organi di autogoverno politico
quali i sindaci, gli assessori, i vicesindaco e i membri del consiglio
comunale non riceveranno alcuna remunerazione.
b. Il personale del
comune sciolto che non rientra nel comma a. dell’articolo 3 verrà
trasferito non appena il riordino dell’articolo 2 sarà effettuato nei
nuovi uffici secondo le disposizione comunali che dovranno essere
effettuate entro 2 settimane.
c. La remunerazione del personale
citato all’articolo 3 comma b dovrà essere adeguata alla remunerazione
dei colleghi del comune in cui sono confluiti.
d. I debiti e le entrate dei comuni sciolti e confluiti in altri comuni finiranno ai comuni in cui sono confluiti.
Articolo 4 (risparmi)
a. I risparmi effettuati tramite codesta legge verranno decurtati ai comuni interessati dai trasferimenti statali verso essi.
Primo firmatario
Alessimaga
Alessimaga
PAOLO95- Il forum è la mia vita
- Numero di messaggi : 1409
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Località : san benedetto del tronto
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