Legge n.909/2010 Politica sul lavoro
Pagina 1 di 1
Legge n.909/2010 Politica sul lavoro
DDL concernente politiche sul lavoro
- Sul contratto
Art.1
- Nel contratto di lavoro subordinato è fatto obbligo alle parti di
inserire una clausola di indennità pecuniaria assoluta e oggettiva
qualora l'opera richiesta sia classificata come pericolosa. Tale
indennità scatta automaticamente al verificarsi del sinistro senza
sostituire l'eventuale risarcimento del danno e senza la possibilità da
parte del datore di lavoro di liberarsi. L'indennità è bloccata solo in
caso di dolo del danneggiato.
L'ammontare dell'indennità è stabilito ad un valore pari a 13 mensilità.
Il
ministero del lavoro è tenuto alla compilazione aggiornata della
classificazione dei lavori usuranti e pericolosi, nonchè ad ammettere
indennità più alte per casi specifici.
- Sulla responsabilità civile
Art.2
- Il datore di lavoro è civilmente responsabile di ogni danno procurato
al lavoratore durante il compimento dell'opera. Il datore di lavoro è
liberato solo nel caso provi che il danno sia cagionato da imperizia
consapevole e temeraria o da dolo del danneggiato.
Art.3
- In caso di scissione tra datore di lavoro contraente e datore di
lavoro operativo, di fatto e tramite contratto, sono entrambi
solidalmente responsabili salva la possibilità di azione di rivalsa sui
colpevoli.
- Sulla responsabilità penale
Art.4
- Il datore di lavoro è penalmente responsabile quando il danno al
lavoratore sia causato da mancata o parziale perizia nel prendere le
necessarie misure di sicurezza al fine di evitare il danno. La sanzione
pecuniaria minima è di almeno 30 volte il reddito annuo del condannato.
In caso di dolo o colpa grave, il giudice può decidere di comminare una pena detentiva di massimo 3 anni netti.
- Sulle invalidità
Art.5
- L'invalidità e la morte causate da incidente sul lavoro, di qualsiasi
causa o natura (salvo dolo del danneggiato) vengono sottoposte a
disciplina pensionistica parificata all'invalidità e alla morte causa
guerra.
- Sugli altri responsabili
Art.6 - Il
governo è solidalmente responsabile con il datore di lavoro e gli altri
a cui la legge ricollega una responsabilità. La responsabilità del
governo di presume salvo prova contraria, nella quale il governo provi
la frequenza di controlli e l'efficienza delle informazioni da parte
delle istituzioni di riferimento.
Art.7 - Il
sindacato nel quale è iscritto il danneggiato è tenuto a denunciare
sempre e tempestivamente le violazioni e le mancanze che possano
pregiudicare la salute e la sicurezza del lavoratore. Qualora venga
provato che il sindacato fosse, o avrebbe dovuto essere con la normale
diligenza, a conoscenza di situazioni di imperizia/omissione/mancanza
delle regole fondamentali della sicurezza del lavoratore, risponde del
danno ed è tenuto ad un pagamento standard di 30 volte il salario annuo
del danneggiato a titolo di risarcimento forfettario.
Art.8 - L'unico responsabile della sicurezza è il datore di lavoro il quale dovrà garantire un lavoro sicuro .
Il datore di lavoro sarà l'unico responsabile in caso di incidenti.
- Sulle equiparazioni alla condizione di lavoratore subordinato
Art.9 - Questa legge si applica ai lavoratori subordinati e a tutti i prestatori d'opera di fatto equiparabili ad essi.
articolo
10: ogni lavoratore che venga scoperto a truffare fingendo di
infortunarsi sul lavoro sarà severamente punito con sanzioni pecuniarie
e/o carcere pari ad un anno di recusione e 600 euro di multa.
Primo Firmatario
Vincenzomitico705.
Vincenzomitico705.
PAOLO95- Il forum è la mia vita
- Numero di messaggi : 1409
Data d'iscrizione : 28.04.10
Età : 29
Località : san benedetto del tronto
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.