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DDL fondo d'incremento finanziario

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Messaggio  alessimaga Lun 27 Set 2010 - 17:53

DDL Fondo d’Investimento


Articolo 1 (finalità)
a. Codesta legge ha l’obbiettivo d’incrementare le entrare statali tramite investimenti nel mondo finanziario come l’acquisto di azioni e imprese, concessione di prestiti, acquisto di obbligazioni private e pubbliche, partecipazioni a fondi investimento privati o pubblici, depositi bancari.

Articolo 2 (istituzione fondo)
a. E’ istituito un fondo di investimento a partecipazione totale statale denominato “Fondo d’incremento finanziario”.
b. Il fondo citato all’articolo 2 comma a. sarà gestito dal ministro del tesoro di turno, tale fondo avrà una sezione all’interno del ministero dell’economia e del tesoro.
c. Il fondo d’incremento finanziario potrà emanare regolamenti volti all’investimento dei mezzi finanziari a disposizione del fondo che tuttavia non dovranno passare dall’approvazione del parlamento. Tali regolamenti dovranno essere pubblicati sulla sezione del fondo.
d. Il ministro del tesoro ogni mese dovrà pubblicare una relazione economica riguardante le finanze del fondo sulla sezione di quest’ultimo.
e. Il capitale finanziario iniziale del fondo d’incremento sarà scelto dal ministero del tesoro tramite una pubblicazione che non necessità dell’approvazione di nessun organo istituzionale e/o governativo.
f. Qualunque utente qualora vedesse delle irregolarità nell’attività del fondo d’incremento finanziario potrà presentare una denuncia presso la corte costituzionale, inoltre i parlamentari potranno ogni volta che lo desidereranno il rendiconto finanziario del fondo d’investimento tramite seduta parlamentare.

Articolo 3 (incassi statali)
a. Tutti gli incassi derivanti da tali entrate potranno essere prelevati dal ministro per essere utilizzati in voci di spesa di bilancio oppure per essere reinvestiti nel fondo d’incremento finanziario.

Primo firmatario
Alessimaga
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Messaggio  daniele barison Lun 27 Set 2010 - 18:12

DDL costituzionale

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