Legge n. 104/2010 - Riduzione costi politica
Pagina 1 di 1
Legge n. 104/2010 - Riduzione costi politica
CAPO I
(RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA)
(RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA)
Articolo 1: Auto blu
a) Nessuno potrà usufruire delle auto blu eccezion fatta per i presidenti di regione, provincia e dei loro assessori, per i presidenti di Camera e Senato, per il presidente del Consiglio dei Ministri, per il presidente della repubblica, per i ministri, per gli ambasciatori italiani.
b) Le autorità che secondo l’articolo 1 comma a usufruiscono di auto blu ne potranno usufruire solo per la durata del loro mandato.
c) Le auto blu che rimarranno inutilizzate a causa dell’articolo 1 comma a e sono di proprietà demaniale verranno messe in vendita tramite delle aste gestite dal ministero del tesoro.
d) Le auto blu che rimarranno inutilizzate a causa dell’articolo 1 comma a e sono in affitto per conto dello Stato, allo scadere del contratto di affitto di esse esso non verrà rinnovato.
e) La precedenza tra l’articolo 1 comma d e l’articolo 1 comma e è data al comma e, ossia se lo Stato ha 4 auto di cui 1 in affitto e 3 di proprietà e di questa 4 auto gliene occorrono solo 3 verrà favorito la revocata del contratto dell’auto in affitto.
f) i risparmi effettuati sarà destinati allo Stato alla voce entrate.
b) Le autorità che secondo l’articolo 1 comma a usufruiscono di auto blu ne potranno usufruire solo per la durata del loro mandato.
c) Le auto blu che rimarranno inutilizzate a causa dell’articolo 1 comma a e sono di proprietà demaniale verranno messe in vendita tramite delle aste gestite dal ministero del tesoro.
d) Le auto blu che rimarranno inutilizzate a causa dell’articolo 1 comma a e sono in affitto per conto dello Stato, allo scadere del contratto di affitto di esse esso non verrà rinnovato.
e) La precedenza tra l’articolo 1 comma d e l’articolo 1 comma e è data al comma e, ossia se lo Stato ha 4 auto di cui 1 in affitto e 3 di proprietà e di questa 4 auto gliene occorrono solo 3 verrà favorito la revocata del contratto dell’auto in affitto.
f) i risparmi effettuati sarà destinati allo Stato alla voce entrate.
Articolo 2: indennità e compensi delle cariche istituzionali centrali e/o locali
a) E’ ridotta l’indennità lorda mensile di tutti i parlamentari del 5%.
b) I parlamentari che hanno il doppio incarico istituzione non percepiranno due retribuzioni ma solo quella di parlamentare, per tanto è abrogata l’indennità d’ufficio.
c) I ministri della repubblica italiana non possono percepire dall’entrata in vigore di tale articolo l’indennità e compensi maggiori a quelli che spettano ai parlamentari
d) Il ministro del tesoro e delle finanze non percepirà l’indennità di tesoriere pertanto tale indennità è abrogata e il ministro percepirà dall’entrata in vigore di questa legge solo l’indennità regolamentata dell’articolo 2 comma c.
e) I membri del governo e delle istituzioni politiche dello Stato centrale che svolgono oltre all’ incarico di parlamentare anche un secondo incarico istituzionale riceveranno solo il 20% dell’indennità e l’80% dei compensi del secondo incarico.
f) E’ bloccato per 3 anni l’aumento delle indennità e dei compensi spettanti ai dipendenti del Parlamento, della Presidenza della repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio dei Ministri.
g) Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 25 euro a seduta.
h) 6. All’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.”;
b) al comma 8:
1) all’alinea sono soppresse le parole: “e dei gettoni di presenza”;
2) è soppressa la lettera e);
c) al comma 10 sono soppresse le parole: “e dei gettoni di presenza”;
d) al comma 11, le parole: “dei gettoni di presenza” sono sostituite dalle seguenti: “delle indennità di funzione”.
i) Con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l’importo dell’indennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
j) 8. All’articolo 83 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “ i gettoni di presenza previsti” sono sostituite dalle seguenti: “alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti”;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: “, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,”.
k) 9. All’articolo 84 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a) le parole: “sono dovuti” sono sostituite dalle seguenti: “è dovuto”;
b) sono soppresse le parole: “, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,”.
l) 10. All’articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: “e ai gettoni di presenza”.
m) 11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.
b) I parlamentari che hanno il doppio incarico istituzione non percepiranno due retribuzioni ma solo quella di parlamentare, per tanto è abrogata l’indennità d’ufficio.
c) I ministri della repubblica italiana non possono percepire dall’entrata in vigore di tale articolo l’indennità e compensi maggiori a quelli che spettano ai parlamentari
d) Il ministro del tesoro e delle finanze non percepirà l’indennità di tesoriere pertanto tale indennità è abrogata e il ministro percepirà dall’entrata in vigore di questa legge solo l’indennità regolamentata dell’articolo 2 comma c.
e) I membri del governo e delle istituzioni politiche dello Stato centrale che svolgono oltre all’ incarico di parlamentare anche un secondo incarico istituzionale riceveranno solo il 20% dell’indennità e l’80% dei compensi del secondo incarico.
f) E’ bloccato per 3 anni l’aumento delle indennità e dei compensi spettanti ai dipendenti del Parlamento, della Presidenza della repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio dei Ministri.
g) Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 25 euro a seduta.
h) 6. All’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.”;
b) al comma 8:
1) all’alinea sono soppresse le parole: “e dei gettoni di presenza”;
2) è soppressa la lettera e);
c) al comma 10 sono soppresse le parole: “e dei gettoni di presenza”;
d) al comma 11, le parole: “dei gettoni di presenza” sono sostituite dalle seguenti: “delle indennità di funzione”.
i) Con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l’importo dell’indennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
j) 8. All’articolo 83 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “ i gettoni di presenza previsti” sono sostituite dalle seguenti: “alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti”;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: “, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,”.
k) 9. All’articolo 84 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a) le parole: “sono dovuti” sono sostituite dalle seguenti: “è dovuto”;
b) sono soppresse le parole: “, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,”.
l) 10. All’articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: “e ai gettoni di presenza”.
m) 11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.
Articolo 3:Riduzione delle spese del Consiglio dei ministri, del Parlamento, della Corte Costituzionale, della Banca d’Italia, della Presidenza della Repubblica
a) Oltre alla riduzione di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
• Eliminazione di posti negli organici dirigenziali o tagli agli stipendi degli organici dirigenziali, oltre a quelli già previsti da norme vigenti complessivamente con un risparmio non inferiore ai 7 milioni di euro;
• Contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore ai 3 milioni
• Riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli ministeri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 55 milioni
b) Il Parlamento della Repubblica Italiana nel triennio 2010-2011-2012 deve effettuare tagli a propria discrezione per un risparmio non inferiore ai 5 milioni di euro.
c) La Corte Costituzionale nel triennio 2010-2011-2012 deve effettuare tagli a propria discrezione per un risparmio non inferiore ai 6 milioni di euro.
d) La Banca d’Italia deve effettuare tagli nel triennio 2010-2011-2012 a propria discrezione per un risparmio non inferiore ai 4 milioni di euro
e) La Presidenza della Repubblica deve effettuare tagli nel triennio 2010-2011-2012 a propria discrezione per un risparmio non inferiore ai 5 milioni di euro
f) Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma a, b, c, d, e dell’articolo 3 sono versate all’entrata dal bilancio dello Stato.
• Eliminazione di posti negli organici dirigenziali o tagli agli stipendi degli organici dirigenziali, oltre a quelli già previsti da norme vigenti complessivamente con un risparmio non inferiore ai 7 milioni di euro;
• Contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore ai 3 milioni
• Riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli ministeri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 55 milioni
b) Il Parlamento della Repubblica Italiana nel triennio 2010-2011-2012 deve effettuare tagli a propria discrezione per un risparmio non inferiore ai 5 milioni di euro.
c) La Corte Costituzionale nel triennio 2010-2011-2012 deve effettuare tagli a propria discrezione per un risparmio non inferiore ai 6 milioni di euro.
d) La Banca d’Italia deve effettuare tagli nel triennio 2010-2011-2012 a propria discrezione per un risparmio non inferiore ai 4 milioni di euro
e) La Presidenza della Repubblica deve effettuare tagli nel triennio 2010-2011-2012 a propria discrezione per un risparmio non inferiore ai 5 milioni di euro
f) Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma a, b, c, d, e dell’articolo 3 sono versate all’entrata dal bilancio dello Stato.
Articolo 4: riduzione spese elettorali
a) A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento Europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l’importo di un euro previsto dall’articolo 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 50% ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
Primo firmatario
Alessimaga
[justify]Alessimaga
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.