DL Titoli di Stato
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DL Titoli di Stato
DL SUI TITTOLI DI STATO
Articolo 1 (mondo reale-mondo virtuale)
a. I titoli di Stato del mondo reale non influenzano il mondo virtuale.
b. I titoli di Stato del mondo virtuale saranno messi in vendita dal ministero del tesoro e delle finanze del mondo virtuale, il ministero non è obbligato ad emettere titoli di Stato.
c. Tutti i titoli di Stato del mondo reale sano aboliti, il pagamento dei debiti creati da tali titoli nell’anno 2010 non saranno di nostra competenza. Saranno di nostra competenza i debiti da titoli di Stato creati nel mondo virtuale.
d. Come andamento degli interessi dei titoli di Stato verranno utilizzate le variabili del mondo reale.
Articolo 2 (tipo di titoli)
a. I titoli di Stato emessi dal ministero del tesoro e delle finanze sono i seguenti e con le seguenti caratteristiche:
• I Buoni del Tesoro Ordinario avranno scadenza semestrale
• I Certificati di Credito del Tesoro avranno scadenza annuale
• I Buoni del Tesoro Poliennali avranno scadenza biennale
Articolo 3 (emissione dei titoli)
a. I titoli di Stato sopra elencati dovranno essere emessi tramite regolamento interno al ministero del tesoro da pubblicare sulla sezione del proprio ministero.
b. L’emissione di titoli di Stato da parte del ministero dovrà avvenire tramite testo nel quale dovrà comparire la somma di denaro che lo Stato chiede in prestito tramite titoli di Stato, il tipo di titoli che lo Stato utilizza e la destinazione della cifra presa in prestito.
c. L’emissione di titoli dovrà essere registrata in un apposita sezione creata all’interno del ministero del tesoro, tale sezione dovrà essere divisa in altre sezione che dovranno prendere il nome degli anni a partire dal 2011, tali sezione dovranno essere suddivise in altre 12 che dovranno prendere i nome dei mesi.
d. La registrazione dovrà avvenire nel metodo qui descritto: dopo l’emissione di titoli il ministro dovrà andare nella sezione anno e dopo mese in cui scadrà il titolo e registrare li la somma di denaro richiesta tramite titoli di Stato e la percentuale d’interessi da calcolare. In questo modo i ministri successivi sapranno quanti titoli di Stato dovranno pagare.
Articolo 4 (norme transitorie)
a. Tale legge entrerà in vigore dal primo gennaio 2011.
Primo firmatario
Alessimaga
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