[b][b][b][DDL N.20][Res Publica]Modifiche allo Statuto[/b][/b][/b]
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STATUTO DI RES PUBLICA
Articolo 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
a) Res Publica è una federazione virtuale (sul web) di associazioni politiche (non collegate ai partiti esistenti nella realtà), nel quale i parlamentari eletti, il Presidente del Consiglio, i Ministri e gli utenti del forum in generale (attraverso lo Sportello Ascolto) possono proporre leggi (e/o decreti – solo per il Consiglio dei Ministri) volti a rendere più armoniosa e regolare la vita dei cittadini attraverso provvedimenti che tendono a migliorare la società.
b) Res Publica è esperienza di democrazia, di libertà, di convivenza civile. Non sono ammessi all’interno di esso comportamenti dittatoriali, eversivi, terroristici.
c) Res Publica non riceve finanziamenti da alcun ente (sia esso pubblico o privato), l’attività finanziaria è inesistente, in quanto gli spazi offerti sul web sono gratuiti.
d) Tutti i Regolamenti e tutti gli Organi istituiti tramite Res Publica devono avere fede nei principi di questo Statuto che pertanto costituisce la base dei valori di Res Publica. Tutti gli eventuali Regolamenti o documenti aggiuntivi (compresi eventuali emendamenti) devono ricevere il voto favorevole dei ¾ dei parlamentari partecipanti di ciascuna camera.
e) Res Publica è composta da quattro organi istituzionali: l’Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), il Consiglio dei Ministri (composto dal Presidente del Consiglio e dai suoi Ministri), la Corte Costituzionale di Giustizia e l’Ufficio della Presidenza della Repubblica.
f) Per poter giocare e sfruttare al massimo il forum, è necessario registrarsi cliccando su "Registrazione" nella barra superiore. Una volta seguito il processo di iscrizione passo a passo, si può finalmente iniziare a giocare a Res publica. Per prima cosa, è necessario presentarsi alla comunità: bisogna andare su "Presentazioni" e inserire il messaggio seguendo le modalità del primo post. Tale pratica è obbligatoria per consentire all’amministratore del forum di reperire l’indirizzo IP. Ogni nuovo utente che non lascia il messaggio nella sezione “Presentazioni” entro cinque giorni dalla sua iscrizione, sarà automaticamente eliminato dal forum.
g) L’utente può decidere di iscriversi (o creare un nuovo Partito) ad uno dei Partiti del forum (partiti non si devono rifare ad ideologie dittatoriali o anti-democratiche, se si presentasse un partito con queste caratteristiche spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia di decidere l’ammissione o meno del partito nel forum per maggioranza dei ¾ dei partecipanti membri di tale corte) e può concorrere alla vita politica del forum in Parlamento oppure diventare giornalista per una delle testate giornalistiche del forum (sia giornali che tv). Per diventare giornalista delle testate indipendenti “Il Corriere della Sera” e “Rai” bisognerà attenersi alla dovuta normativa (vedi documento apposito). Si ricorda che è possibile sia concorrere alla vita politica e contemporaneamente essere giornalista, purché si rispetti il seguente Statuto e i Regolamenti appositi.
Articolo 2: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)Il Presidente della Repubblica è eletto da tutti gli utenti del forum. Tali votazioni devono essere aperte per tre giorni (72 ore) consecutivi. Possono partecipare a tali votazioni tutti gli utenti di Res Publica iscritti fino ad una settimana prima del primo giorno di votazioni. Sarà eletto Presidente della Repubblica colui che avrà ricevuto il numero maggiore dei voti. Le votazioni si terranno anche quando vi sarà un solo candidato a ricoprire tale ruolo. Qualora due o più candidati ricevano lo stesso numero dei voti si procederà con i ballottaggi tra i candidati con uguali voti finché non sarà eletto un Presidente della Repubblica.
b) Possono candidarsi alla Presidenza della Repubblica tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Il candidato alla Presidenza della Repubblica deve aver ricoperto incarichi governativi, parlamentari o all’interno della Corte Costituzionale di Giustizia e/o all’interno dell’Ufficio di Presidenza e deve aver scritto un numero minimo di 100 messaggi. Al momento della presentazione della candidatura (e per tutto il tempo in cui svolgerà l’attività di Presidente della Repubblica se eletto) per ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica, l’utente non può ricoprire incarichi all’interno del Parlamento (Camera o Senato), del Governo o dell’Ufficio della Presidenza della Repubblica. Inoltre una volta eletto, il Presidente della Repubblica non può ricoprire incarichi dirigenziali all’interno del Partito di cui fa parte e deve astenersi da scrivere articoli su qualunque giornale (e/o tv) del forum per garantire a tutti gli utenti la sua massima imparzialità nel ruolo super-partes che ricopre (tali norme se non rispettate comportano la dismissione del suo ruolo ed elezioni anticipate – si fa presente che qualora il Presidente della Repubblica sia anche amministratore e/o moderatore del forum può intervenire in tali sezioni ma solo per adempiere agli obblighi del suo ruolo).
c) Per potersi candidare alla Presidenza della Repubblica è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che dovrà informare tutti gli utenti.
d) Non è possibile candidarsi più di tre volte consecutive alla Presidenza della Repubblica, a meno che non si trovino altri candidati.
e) Le elezioni per il rinnovo del Presidente della Repubblica sono convocate ogni cinque mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano una nuova elezione del Presidente della Repubblica: rinuncia del Presidente, malattia o allontanamento dal forum per più di venti giorni (senza preavviso) del medesimo.
f) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) I candidati devono presentare entro 7 giorni prima delle elezioni la propria candidatura e una dichiarazione rivolta al suo operato in caso di vittoria.
Articolo 3: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)L'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all'ultimo giorno di voto nelle elezioni da parte del Parlamento.
b) Il Presidente è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare (dovrà quindi aprire un topic nella sezione Camera a cui possono intervenire tutti gli utenti del forum – tale topic deve essere aperto per 24 ore).
c) Il Presidente della Repubblica ha il compito di verificare i DDL (e/o emendamenti) proposti dal Consiglio dei Ministri, i DDL (e/o emendamenti) proposti dai singoli parlamentari o dai gruppi parlamentari (anche quelli che sono stati presentati attraverso lo Sportello Ascolto), verificare che il Governo rispetti le norme stabilite in questo Statuto, verificare che tutte le leggi approvate non vadano in controtendenza con questo documento, con la Costituzione Italiana e con leggi approvate precedentemente (in quest'ultimo caso verrà abrogata la legge precedente) e salvaguardare l'attività nel rispetto delle regole di questo Statuto.
d) Nel caso il Presidente della Repubblica non ottemperi ai doveri sanciti, potrà essere giudicato e processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia (la decisione spetterà ai membri della Corte, escluso lui stesso) e/o dovrà dimettersi immediatamente e si ricorrerà alle elezioni da parte di tutti gli utenti del forum con le stesse modalità descritte nel comma a dell’articolo 2 di questo documento. Se il Presidente della Repubblica non ha intenzione di dimettersi, è il Parlamento che deve fare in modo che il medesimo non ricopra più la carica che ha svolto fino a quel momento.
e) Il Presidente della Repubblica può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi (se supera tale limite il suo ruolo sarà dismesso e si avranno elezioni anticipate). In tale periodo l’attività del forum sarà affidata al Segretario per la Presidenza della Repubblica; se tale figura non venisse nominata spetta al Presidente del Consiglio in carica ricoprire il ruolo vacante. La figura che ricoprirà l’incarico per tale periodo di tempo dovrà adempire alle norme descritte nel comma c di questo articolo.
f) E’ dovere del Presidente della Repubblica avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
g) Il Presidente della Repubblica è obbligato a prendere in considerazione tutte le proposte di legge redatte da qualsiasi parlamentare eletto (comprese le proposte pervenute con lo Sportello Ascolto).
h) Il Presidente della Repubblica è tenuto al controllo e alla verifica delle votazioni riguardanti le leggi proposte e votate dal Parlamento con relativa pubblicazione dei risultati stessi in appositi articoli. Qualora la legge fosse approvata, è compito del Presidente della Repubblica (o dell'Amministratore del forum) inserirla e pubblicarla nell’apposita categoria “Leggi approvate” numerandola e dividendola secondo i metodi pre-stabiliti.
i) Il sito web ufficiale del forum di Res Publica deve essere sempre aggiornato e gestito dall'amministratore sotto il controllo del Presidente della Repubblica in carica.
l) Il Presidente della Repubblica può nominare in suo aiuto un Segretario alla Presidenza della Repubblica, che avrà il compito di aiutare il Presidente a compiere i doveri previsti e che lo sostituirà in caso di assenza del Presidente. Il segretario potrà essere nominato fra i componenti di Governo e/o Parlamento.
m) Il Presidente della Repubblica dopo aver nominato le cariche descritte nel comma l) può istituire l’Ufficio di Presidenza della Repubblica che sarà quindi composto in primis dal Presidente della Repubblica che lo dirige, dal Segretario alla Presidenza della Repubblica, dall'Amministratore e da eventuali moderatori del forum (vi possono essere massimo n.4 moderatori). I moderatori devono essere scelti dal forum e devono appartenere a gruppi politici diversi. I componenti di tale commissione non hanno nessun potere specifico ma rappresentano un organo di garanzia del forum insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia.
n) Dopo le elezioni il Presidente della Repubblica, oppure su delega il suo segretario, sono tenuti a pubblicare un articolo “Elenco Parlamentari Legislatura XXXXXXX” nel quale elenca tutti parlamentari delle due camere.
o) Il Presidente della Repubblica può provvedere, a legislatura in corso, a creare una commissione (composta da almeno un utente per ciascun partito – compresi quelli non rappresentati in Parlamento – e dallo stesso Presidente della Repubblica) che si occupi di particolari DDL (soprattutto quelli che riguardano temi molto importanti o quelli per la quale approvazione è prevista una maggioranza dei ¾ dei parlamentari partecipanti) o di particolari situazioni venutasi a creare nel forum. Ad ogni modo se la commissione approva il DDL, questa procedura non si sostituisce al regolare ITER dell’articolo 10 di questo documento.
p) Al momento della sua elezione il Presidente della Repubblica oltre a giurare fedeltà alla repubblica prende l'impegno solenne davanti alla nazione di res di non partecipare a riunioni di Partito intente ad organizzare la vita politica della nazione e proposte di legge.
q) Il Presidente della Repubblica può scrivere un messaggio alle camere qualora ritenesse opportuno intervenire su un argomento su cui ritiene importante dire un suo parere in modo da essere una guida allo svolgimento delle attività legislative.
r) Il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere anticipatamente qualora si verificassero gravi inadempimenti da parte del capo del Governo o da tutto il Consiglio dei Ministri (per gravi inadempimenti s'intende: violazione della Costituzione Italiana da parte del Capo del Governo o da uno dei suoi ministri, in questo caso si può procedere alla sostituzione del ministro se il Consiglio condanna l'operato del ministro stesso; decisioni e proposte di DDL che vanno contro la costituzione o l'interesse nazionale che rimane la priorità dello stato in alcuni suoi settori fondamentali (Istruzione, Sanità, Difesa) anche se si dovesse procedere in una riforma in senso federalista dello Stato).
Articolo 4: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) E’ eletto Presidente del Consiglio (chiamato anche Premier) colui che ottiene più voti a seguito delle elezioni virtuali convocate dal Presidente della Repubblica in carica. Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima dalla data del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore). Ogni partito (o lista o coalizione di partiti) candidato deve indicare prima delle elezioni il nome del candidato Premier che appoggia (che non deve essere obbligatoriamente il Leader dello stesso partito o di uno dei partiti che fanno parte della lista o coalizione). Il voto è segreto. In caso di parità tra gli schierameni al primo turno si dovrà procedere al ballottaggio. In caso di parità anche la ballottaggio il Presidente della Repubblica dovrà cercare la soluzione migliore convocando in consultazione privata tutti i presidenti dei partiti in modo da cercare una soluzione migliore, la quale soluzione dovrà essere o un governo di larghe intese in modo da portare di nuovo alle elezioni oppure la convocazione immediata di nuove elezioni conferendo a se stesso o al suo Segretario l'incarico di momentaneo Presidente del Consiglio.
b) Possono candidarsi alla Presidenza del Consiglio tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Per candidarsi alla Presidenza del Consiglio l’utente deve essere obbligatoriamente iscritto ad uno dei partiti del forum.
c) Per potersi candidare alla Presidenza del Consiglio del Parlamento virtuale è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che lo dovrà rendere noto a tutti.
d) E' possibile candidarsi più volte alla Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque volte consecutive, a meno che tutti i membri del partito (o lista o coalizione) di appartenenza del candidato Premier decidano di riconfermare all'unanimità le sue successive candidature consecutive o a meno che non si trovino altri utenti all’interno del partito (o lista o coalizione) disposti a candidarsi per tale ruolo.
e) Le elezioni per il rinnovo del Parlamento e della figura del Premier sono convocate ogni tre mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano elezioni anticipate: caduta del governo (si parla di caduta di governo quando questo non è riuscito a far approvare tre DDL proposti dai membri della maggioranza durante la legislatura - al terzo DDL non approvato in Senato o Camera scatta la caduta di governo; si può anche parlare di caduta di governo quando il Presidente della Repubblica ritiene che non ci siano le condizioni per procedere l'attività governativa quando vi sono numerosi assenteisti di maggioranza oppure quando il governo non è coeso e si sono provocate rotture nel partito o coalizione di maggioranza – tale decisione deve essere accuratamente descritta nei minimi dettagli; ), dimissioni o rinuncia del Premier, malattia o morte del medesimo (in ogni caso sarà il Presidente della Repubblica a decidere la data delle elezioni considerando che queste si devono svolgere nel breve tempo possibile. Si parla anche di caduta di governo qualora il parlamento alla votazione della fiducia nel governo votasse negativamente, la fiducia deve essere verificata ogni prima settimana di ogni mese (escluso quando il forum è stato chiuso o l’attività legislativa è stata sospesa: in questi casi il voto di fiducia dovrà essere richiesto il primo giorno utile del mese). Tale seduta deve essere comune - cioè si aprirà contemporaneamente alla Camera e al Senato - e deve avere durata obbligatoria di 72 ore; il Presidente del Consiglio può aggiungere un discorso per tale fiducia).
f) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) I candidati devono presentare entro 7 giorni prima delle elezioni la propria candidatura.
Articolo 5: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) L'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all'ultimo giorno di voto nelle elezioni virtuali.
b) Il Premier è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare nel quale delinea le linee guida del suo governo e presenta i Ministri (vedi articolo 6 del seguente documento).
c) Il Premier può proporre leggi su ogni ambito relativo ai Ministeri da lui scelti. Può proporre al massimo sette DDL ogni legislatura. Nel caso in cui superi questo limite i parlamentari sono tenuti a non prendere in considerazione la proposta di legge eccedente.
d) Il Premier può destituire ministri a suo piacimento. In ogni caso deve motivare la sua decisione in una seduta parlamentare straordinaria (si deve aprire per 72 ore un topic nella sezione Camera a cui tutti gli utenti del forum possono commentare) e spetterà al Presidente della Repubblica valutare se le motivazioni sono accettabili o meno. Esempi per i quali può essere richiesta la destituzione di un Ministro sono: scarsa partecipazione del Ministro nel forum (assenza dal forum per più di 15 giorni senza preavviso), violazione del Regolamento di Res Publica, del presente Statuto e/o della Legge Elettorale od ogni altro Regolamento a cui è obbligato ad attenersi). Nel caso in cui le motivazioni venissero respinte, spetterà all’intera Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della repubblica in seduta comune) valutare se accettare o meno il rimpiazzo del Ministro. In questo caso ci si riferisce alla maggioranza del 50% +1 dei votanti (si devono aprire due topic: uno nella sezione Camera e uno nella sezione Senato e le votazioni saranno aperte per tre giorni consecutivi – 72 ore).
e) Nel caso il Premier non ottemperi ai doveri sanciti dovrà dimettersi immediatamente e si dovrà rendere effettivo il comma e) dell’articolo 4 di questo documento.
f) Il Premier può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi. In caso di non rispetto di tale limite sarà obbligato a dimettersi e si dovrà rendere effettivo il comma e dell’articolo 4 di questo documento. Per assenze superiori ai quattro giorni potrà incaricare temporaneamente e solo per il periodo della sua assenza il Vicepresidente del Consiglio che è scelto ad inizio legislatura fra i quattro ministri del suo governo, il quale non potrà avvalersi ovviamente delle prerogative espresse nei punti 5.b, 5.d, 5.g, 6.a, 6.b, 6.c .
g) Il Premier, dopo la formazione del governo, è tenuto a pubblicare un articolo nella Sala Stampa del Consiglio dei Ministri nel quale elenca il nome dei Ministri col relativo Ministero, ed eventuali altre deleghe ministeriali.
h) Il Premier gode degli stessi diritti dei parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
i) E’ dovere del Premier avere cura di questo Statuto, di rispettarlo e di farlo rispettare.
l) Il Premier può convocare sedute parlamentari straordinarie (sia alla Camera che al Senato) per discutere di situazioni urgenti di attualità legate ad attività interne e/o esterne al forum. Tali sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi (72 ore) e si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali (si deve aprire un topic per tre giorni consecutivi – 72 ore - alla Camera a cui possono intervenire tutti gli utenti del forum).
m) Il Premier deve essere eletto anche all’interno del Parlamento con il ruolo di Deputato o Senatore.
n) Il Presidente del Consiglio può anche provvedere, in comune accordo con il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale di Giustizia, alla creazione di varie feste nazionali virtuali miranti a rafforzare lo spirito di aggregazione.
o) Il Presidente del Consiglio è obbligato a tenere una conferenza ogni cinque settimane per informare tutti gli utenti dell’andamento dell’attività parlamentare di Res Publica. Tali conferenze possono non essere convocate nel caso in cui l’attività legislativa fosse ferma. Se il Premier non rispetta tale comma, dovrà essere processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia che dovrà obbligare l’utente a dimettersi dal ruolo che ricopriva.
p) Il Presidente del Consiglio è obbligato a convocare una seduta parlamentare quando chiunque utente abbia presentato un DDL (sempre che questo sia stato accettato dal Presidente della Repubblica). Le sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi (72 ore). Le sedute possono avere durata minore nei casi previsti dall’articolo 10 di questo stesso documento. Le sedute si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali.
Articolo 6: FORMAZIONE DEL GOVERNO
a) Il Presidente del Consiglio eletto avrà cinque giorni di tempo, a partire dal suo insediamento ufficiale, per formare il nuovo governo. Il compito del premier è il seguente: stabilire i Ministri. Inoltre il Presidente del Consiglio svolge le stesse funzioni degli altri parlamentari eletti.
b) All'interno di questa settimana il Presidente del Consiglio è obbligato a richiedere il voto di fiducia a tutti i neo-parlamentari eletti dell'Assemblea del Parlamento virtuale. In tale occasione dovrà anche presentare all’Assemblea tutti i suoi Ministri facendo il discorso di inizio legislatura (come scritto nel comma b dell’articolo 5 di questo documento).
c) Nel caso in cui il Premier non ottiene la maggioranza di voti nella fiducia (corrispondente al 50% +1 dei voti favorevoli di tutti i votanti) è obbligato a dimettersi e successivamente si rende effettivo il comma e) dell’articolo 4 di questo documento. Il voto di fiducia deve essere ottenuto sia alla Camera che al Senato. La votazione della fiducia avverrà nel seguente modo: prima si vota la fiducia alla Camera e successivamente (se ottenuta alla Camera) si procederà alle votazioni al Senato. In entrambe le camere, comunque, le votazioni devono avere durata di tre giorni consecutivi (72 ore).
d) Il Premier non può ricoprire anche la carica di Presidente della Repubblica e viceversa (ques'ultimo caso fa eccezione il comma a di questo articolo).
Articolo 7: MINISTERI E MINISTRI
a) I Ministri sono le persone scelte dal Presidente del Consiglio tra i parlamentari eletti (possono inoltre essere nominati Ministri anche gli utenti che non ricoprono incarichi parlamentari). I ministri non devono superare i cinque elementi. I Ministeri da formare obbligatoriamente sono: Ministero dell’Economia, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia. I cinque ministri possono essere integrati dal Presidente del Consiglio a ricoprire altre materie ministeriali oltre a quelle principali assegnate. Queste materie sono: 1) affari esteri, 2) istruzione, università, ricerca e beni colturali, 3) lavoro, salute e politiche sociali, 4) ambiente, infrastrutture, sviluppo energetico e tecnologico. Può inoltre essere istituito un ulteriore Ministero per lo sviluppo del forum (con le stesse modalità descritte sopra). Tale Ministro è assolto dall'obbligo dei DDL minimi per legislatura ed ha il compito di cercare di evolvere il forum (iniziative, progetti, ecc...) anche con l'aiuto di parlamentari e/o gruppi parlamentari di opposizione o non rappresentati in Parlamento.
b) In caso di dimissioni (o dismissioni) di un ministro, il suo posto è preso da un parlamentare scelto dal Presidente del Consiglio anche tra i rappresentanti dell'opposizione e, più in generale, anche da un parlamentare non facente parte del partito (o coalizione o lista) che governa.
c) Un ministro gode degli stessi diritti degli altri parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
d) I Ministri possono avanzare un DDL, pubblicandolo in modo chiaro nel sito web di Res Publica. La loro proposta di legge deve avere una introduzione generale sulla materia in questione ma alla fine della proposta di legge, il Ministro è tenuto a formulare in pochi chiari punti la sua proposta che potrà essere così discussa dal Parlamento e votata (solo dopo l’assenso del Presidente della Repubblica).
e) Ogni Ministro è tenuto obbligatoriamente a proporre come minimo 2 legge per legislatura e nella materia di competenza ministeriale, comprese deleghe. Sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia controllare che ogni Ministro rispetti queste condizioni. Nel caso non rispetti questo dovere non potrà essere nominato Ministro nella legislatura successiva, qualunque sia il governo in carica.
Articolo 8: DIRITTI E DOVERI DEI PARLAMENTARI
a) Possono essere candidati parlamentari persone di qualunque età e nazionalità, purché abbiano una conoscenza della lingua italiana adeguata (sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia esprimersi nel caso in cui si verificasse l’esistenza di un utente inserito nella lista dei candidati che non conosce bene l’italiano).
b) Per votare ed essere votati, l'utente dovrà iscriversi ad un partito tramite il comando "Gruppi" posto nella barra dei menù (ciò permette l'accesso all'area riservata del partito). Scelto il partito, egli potrà candidarsi alla Presidenza del partito e/o candidarsi per le successive elezioni politiche. Ogni partito potrà scegliere il suo inno, il suo simbolo e i suoi programmi.
c) Sono considerati parlamentari (con il titolo di “onorevole”) tutte le persone che sono riconosciute da Res Publica in riferimento alle varie liste dei candidati. Ogni partito (o lista parlamentare) deve presentare una lista di candidati per ciascuna camera per cui intende proporsi. Tali liste devono contenere un numero sufficiente di utenti. Gli utenti inseriti nelle prime posizioni della lista avranno più possibilità di essere eletti rispetto agli ultimi (è obbligatorio comunque che l’eventuale Premier eletto svolga il ruolo di Deputato o Senatore). Ciascun partito (o lista parlamentare) crea le proprie liste di candidati in relazione a dei criteri prefissati in precedenza. E’ consigliabile comunque che vengano inseriti per primi nelle liste dei candidati (oltre al Candidato Premier) gli utenti che svolgono cariche all’interno del partito (o lista) e/o quelli che sono maggiormente attivi nel forum (vanno considerati anche i DDL formulati dagli stessi). Nel caso di coalizione di partiti (senza che questi si aggreghino sotto un’unica lista) si dovrà presentare una lista di candidati per ciascun partito facente parte della stessa coalizione (i seggi verranno poi suddivisi in base alle percentuali ricevute da ogni singolo partito – ad ogni modo l’eventuale Premier eletto deve comunque svolgere il ruolo di Deputato o Senatore anche se il suo partito all’interno della coalizione non ha ottenuto nessun seggio). Il Parlamento è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica: il primo composto dal 25% degli iscritti totali al forum, il secondo da dieci membri (a meno che non si siano approvate apposite norme transitorie o decreti legislativi che modifichino il numero dei parlamentari – vedi sotto). Il numero minimo di parlamentari che si possono eleggere è cinque alla Camera e tre al Senato. Il numero dei parlamentari può essere modificato con apposite norme transitorie approvate in Parlamento o con decreti legislativi (poi convertiti in legge dal Parlamento). Le eventuali norme transitorie o decreti devono essere approvati in Parlamento prima del termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati. I decreti per essere convertiti in legge devono ricevere sempre la maggioranza dei 3/4 dei parlamentari partecipanti. Va precisato, pertanto, che il numero dei parlamentari (sia deputati che senatori) non può variare a legislatura in corso.
d) Gli onorevoli hanno la possibilità di: proporre delle leggi; commentare semplicemente la legge e fare commenti sulla vita politica; votare i DDL e proporre emendamenti.
e) Gli onorevoli sono tenuti al rispetto delle regole e dell’impegno preso. Non è prevista alcuna indennità per il lavoro svolto.
f) I parlamentari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute di Res Publica. Nel caso in cui un parlamentare, senza preavviso, non partecipa a tre sedute (si considera seduta ciascun topic aperto per ogni DDL posto in esame in Parlamento) consecutive (o per più di un mese di assenza) sarà valutata la sua ammonizione da parte della Corte Costituzionale di Giustizia e dal Presidente della Repubblica. Se si ripete il caso, il parlamentare si dichiara destituito automaticamente dal suo incarico. Il suo seggio potrà essere sostituito da un componente deciso dal partito di provenienza (tenendo anche conto, possibilmente, della lista dei candidati presentata prima delle elezioni). L'ammonizione di un parlamentare, qualora questo non venga mai espulso, sussiste per due legislature consecutive dopo di che l'ammonizione decade.
g) Gli onorevoli hanno diritto a non partecipare ad alcune sedute parlamentari per motivi di salute, vacanze, studio, ecc… In tal caso devono avvisare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio almeno tre giorni prima dell’inizio della seduta e quest’ultimo deve comunicarlo a tutti gli altri parlamentari tramite una conferenza stampa. Se un parlamentare dovesse essere assente si consiglia al Presidente del Consiglio di convocare la seduta in altra data (alla quale potranno partecipare tutti i parlamentari).
h) Un parlamentare (incluso il Premier) può svolgere la funzione di Deputato o Senatore ma non tutte e due contemporaneamente.
i) Si può essere nominati parlamentari anche a legislatura in corso ma solo se in sostituzione a un parlamentare dimesso o non facente parte più di quella Assemblea. Il posto verrà preso dal parlamentare che viene subito dopo nella lista dei candidati, presentata prima delle elezioni, del partito (o lista) di cui fa parte il dimissionario oppure da un altro membro del Partito. Nel caso in cui non si trova un parlamentare sostituto (come ad esempio quando si viene a creare la situazione di un partito – o lista – senza nessun altro disposto a ricoprire la carica) verrà ufficializzato un posto vuoto nel Parlamento di Res Publica.
Articolo 9: PARTITI
a) Sono ammessi al Parlamento tutti i partiti seguendo il sistema elettorale vigente (vedi Legge Elettorale).
b) I Partiti hanno la possibilità di fare propaganda, di commentare sulle sezioni a loro dedicate la vita politica di Res Publica ma non hanno potere a livello di votazione in aula. Il potere è espresso dai singoli parlamentari, che hanno il dovere morale di richiamarsi alle indicazioni del Partito, della Coalizione di Partiti o della lista parlamentare a cui appartengono.
c) Ogni partito presente in Parlamento deve avere obbligatoriamente un suo Presidente (e un Vice-Presidente – qualora vi sia un partito con un solo membro la figura del Vice-Presidente non verrà istituita fino a quando non ci sarà un’ulteriore membro di partito) che rappresenti i parlamentari eletti di quel determinato partito. Per stabilire chi sarà il Leader del partito, si ricorrerà alle elezioni interne. Ogni membro del partito può candidarsi per la presidenza, basta che informi il Leader in carica della sua candidatura entro cinque giorni dalle votazioni. Il voto sarà aperto dal Leader del partito e ogni partito sceglie quando e in che modo svolgere le votazioni. Vincerà il candidato con più voti. Ogni partito può anche provvedere a creare altre figure dirigenziali all’interno della stessa formazione politica.
d) Le persone di una lista parlamentare non si possono candidare con nessun altro partito. E' consentito, però cambiare partito di appartenenza durante la legislatura in corso.
e) Il Presidente del Consiglio può anche fare le veci di Presidente (o Vice-Presidente) di un Partito.
f) Ogni partito (anche quelli all’interno di una lista parlamentare o coalizione di partiti) deve obbligatoriamente avere un suo Statuto contenente le regole fondamentali per l’elezione del Leader di Partito e per tutti gli altri aspetti legati all’attività del partito stesso. Inoltre ogni partito deve avere un suo programma elettorale da presentare alle elezioni. Nel caso si presentasse alle elezioni politiche (anche sotto una coalizione o una lista parlamentare) un Partito senza i requisiti espressi in questo comma, la Corte Costituzionale non ammetterà tale formazione politica alle elezioni. Ogni partito (o coalizione di partiti o partiti appartenenti ad un’unica lista parlamentare) può provvedere ad approvare ogni altro Regolamento per regolamentare l’attività della stessa formazione politica. Ogni documento, comunque, compreso Statuto e Programma Elettorale deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del partito.
g) Il Presidente di un Partito può richiedere alla Corte Costituzionale di Giustizia (tramite un documento contenente tutte le motivazioni dettagliate) il potere di destituire un utente del proprio partito eletto in Parlamento con il ruolo di deputato o senatore (indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo) se questo ha espresso volontà di dimissioni dal partito senza mettere in pratica ciò che ha detto o se questo non interviene alle sedute per un tempo superiore alle due settimane (salvo che questo abbia comunicato un periodo di assenza al Premier e Presidente della Repubblica). La Corte valuterà le motivazioni e deciderà se accettare o meno le richieste del Presidente di Partito.
Articolo 10: ITER DELLE LEGGI
a) L'iter delle leggi ordinarie consiste in tre fasi distinte:
Fase dell'iniziativa
La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti di sottoporre progetti di legge al Parlamento di Res Publica. E' riconosciuto tale potere al Consiglio dei Ministri e ai membri della Camera e del Senato (sia i gruppi parlamentari sia i singoli onorevoli) e ai partiti (o coalizioni di partiti o liste parlamentari) non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto (vedi apposito Regolamento). Ogni DDL deve essere proposto al Presidente della Repubblica in carica e in fondo a destra di tale documento ci deve essere obbligatoriamente la firma del Primo firmatario ed eventualmente anche degli altri firmatari. Ogni DDL prima che venga proposto deve essere stato approvato dalla maggioranza dei membri del Partito di appartenenza di colui che propone il progetto di legge. Prima di presentare il DDL al Presidente della Repubblica bisogna verificare la "copertura economica" di tale DDL (vedi regolamento apposito).
Fase di presentazione
Il DDL deve essere presentato al Presidente della Repubblica (nella sezione “Richieste DDL”) che dovrà verificarne il contenuto per quanto concerne la costituzionalità.
Fase deliberativa
a)La fase deliberativa comincia quando il Presidente del Consiglio fa esaminare alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica poi i DDL pervenuti. La legge viene approvata quando ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei deputati partecipanti alla seduta e successivamente dei senatori partecipanti alla seduta. Quando però un DDL rientra nelle competenze di un Ministero, il ministro in carica deve formulare una discussione di almeno cinque righe sul progetto spiegando anche se è favorevole o contrario (se il Ministro dovesse astenersi a eseguire tale procedura per più di tre volte consecutive riceverà un richiamo alla Corte Costituzionale di Giustizia e se si ripresentasse il caso sarà destituito da Ministro e si renderà effettivo il comma b dell’articolo 7 di questo documento). Tutti gli altri parlamentari possono fare un discorso più o meno lungo. Qualora questo DDL non venga approvato alla Camera si procederà ad una riformulazione del DDL da parte del Consiglio dei Ministri (o del partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che lo aveva proposto) per poi essere riproposto alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica dopo (in qualunque caso il DDL se presenta modifiche rispetto all’originale dovrà essere rivotato dal partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che l’ha formulato; in questo caso dovrà essere richiesto nuovamente il nulla-osta dal punto di vista della costituzionalità del DDL da parte del Presidente della Repubblica). Entro tre giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL" tutti i gruppi parlamentari (anche quelli non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto) possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica (dal punto di vista della costituzionalità). Il limite di tali giorni vale anche quando il DDL in esame fosse stato già messo ai voti in Parlamento. Se gli emendamenti dovessero pervenire prima dell’inizio della seduta parlamentare, si dovranno votare in Parlamento prima gli emendamenti (tali sedute avranno durata di 3 giorni come i DDL) e solo dopo la chiusura di tali sedute si vota il DDL eventualmente integrato delle modifiche contenute nello (o negli) emendamento (o emendamenti) stesso (o stessi). Tale procedura deve essere eseguita prima alla Camera e poi al Senato. Se gli emendamenti dovessero pervenire mentre la seduta è iniziata, questa sarà sospesa e successivamente si eseguirà la stessa procedura prima descritta. A seconda di quali emendamenti sono stati approvati (ci si riferisce alla maggioranza dei parlamentari partecipanti) il DDL sarà integrato con suddetti emendamenti. Ogni partito, lista o coalizione può presentare al massimo quattro emendamenti ad una legge. Il metodo di voto degli emendamenti, per le parti non menzionate finora in questo comma, sarà uguale alla procedura dei DDL descritta nei punti precedenti o successivi a questo comma.
b) Per presentare uno o più emendamenti in Commissione di Analisi Legislativa è necessario preparare un progetto in cui si specifica quale articolo o quale parte si vuole modificare e il testo sostitutivo. Tale progetto deve essere inserito obbligatoriamente come commento al topic del DDL nella sezione “Richieste DDL”.
c) In mancanza di approvazione di una proposta di legge questa può essere presentata una ed una sola altra volta al parlamento con lo stesso testo.
d) Si vota in un sondaggio apposito che sarà aperto per la durata di tre giorni consecutivi (a meno che i parlamentari non abbiano già votato prima dei tre giorni; in tale caso la seduta sarà sospesa appena non si avrà ricevuto il voto di ciascun componente di quella camera). Ecco le opzioni di voto: VOTO SI, VOTO NO o MI ASTENGO.
e) La legge può essere votata anche da colui che la propone e dal Presidente del Consiglio.
f) E’ compito del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale di Giustizia vigilare sul regolare ITER della legge.
g) Il giorno dopo la votazione (o comunque il primo giorno utile), l’Amministratore del forum o i moderatori, in caso di approvazione della legge, la pubblicano nella categoria “Leggi Approvate” del sito di Res Publica.
h) Se in una delle due camere la votazione, favorevoli e contrari, senza contare l’astensione, si presentasse nella stessa frequenza, la votazione si farà calcolo a camere unite, si determinerà l’approvazione oppure sarà respinta. Nel caso in tutte e due le camere si presentino per ognuna la stessa frequenza uguale di voti fra favorevoli e contrari, il DDL sarà respinto. Tale procedura vale anche per gli emendamenti.
i) Possono essere presentati progetti di legge che possono andare a sostituire leggi già approvate.
l) Tutte le leggi (economiche, sociali, politiche, costituzionali, ecc) emanate e votate nel mondo reale a partire dal primo gennaio 2011 non influenzeranno il mondo virtuale di res publica per tanto tali leggi qui non varranno.
Articolo 11: DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI
a) Il Consiglio dei Ministri, convocato dal Premier, può approvare senza discussione parlamentare i decreti legge (in caso di urgenza per le norme contenute nello stesso decreto) e i decreti legislativi (nel caso in cui la materia della legge non si presta a discussione parlamentare). Può anche approvare particolari decreti legislativi per la modifica del numero dei parlamentari (vedi comma c articolo 8 del presente documento).
b) Spetterà ai parlamentari, alla Corte Costituzionale di Giustizia e al Presidente della Repubblica vigilare che si rispetti il comma a) di questo articolo. Se non si è rispettato il comma a di questo articolo, si riunisce la Corte Costituzionale di Giustizia che può decidere di richiamare (la prima volta) il Presidente del Consiglio e se il caso si ripete può destituirlo dal suo incarico (e si va quindi ad elezioni anticipate). Nei casi più gravi si andrà direttamente alla destituzione dell’incarico senza richiamo.
c) Se il Consiglio dei Ministri approva un decreto questo è reso definitivamente valido (e quindi si converte in legge) a seguito della discussione e della votazione dell’Assemblea parlamentare (sia Camera che Senato della Repubblica) che dovranno essere effettuati entro quindici giorni dalla data del decreto con lo stesso ITER delle leggi ordinarie (ad esclusione dei decreti legislativi che modificano il numero dei parlamentari o che comunque modificano parte di questo documento o di altri Regolamenti per la quale è prevista la maggioranza dei ¾ dei parlamentari partecipanti).
Articolo 12: INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Tutti i parlamentari possono rivolgere interrogazioni parlamentari nei confronti del Presidente del Consiglio e/o dei Ministri. Le interrogazioni devono pervenire tramite un MP al Ministro in causa o al Presidente del Consiglio informando anche il Presidente della Repubblica. Possono essere poste al massimo quattro domande. Se si supera questo limite l’interrogazione non verrà considerata. Il Ministro competente deve formulare una risposta durante la seduta. Il parlamentare richiedente ha facoltà di replica nella stessa seduta.
Articolo 13: POSSIBILITA’ DI INDIRE REFERENDUM ABROGATIVI
Un utente può decidere di richiedere un referendum per abrogare una legge o parte di essa. Si possono abrogare anche gli articoli del presente Statuto. Per avviare un referendum bisogna pubblicare il testo del referendum sulla sezione piazza; il referendum per essere accettato dalla Corte Costituzionale di Giustizia deve essere firmato/commentato con dichiarazione “SOSTENGO IL REFERENDUM” dal 50% più uno di tutti gli utenti attivi del forum (sono considerati utenti attivi tutti gli utenti la cui ultima visita risale ad un massimo di tre settimane dal momento della proclamazione del referendum). Una volta ottenuto il Referendum sarà obbligo del Presidente della Repubblica (o dell’amministratore del forum) pubblicare il Referendum con relativo testo sul sito di Res Publica e di conseguenza la legge (o parte di essa) sarà abrogata. Per abrogare l'intero Statuto di Res Publica è necessario che tutti gli utenti all'unanimità siano d'accordo.
Articolo 14: FUNZIONE GIORNALISTI DEL CORRIERE DELLA SERA E RAIIl Corriere della Sera e la Rai rappresentano le uniche testate giornalistiche indipendenti (rispettivamente giornali e tv) del forum sono regolate dall’apposito Regolamento. Ad ogni modo ciascun utente può anche scrivere per il giornale del proprio partito, purché rispetti il Regolamento del forum e il seguente Statuto.
Articolo 15: GIUSTIZIA
a)Qualsiasi utente registrato al forum, se nota qualche comportamento che non rispetta il regolamento, può denunciare un altro utente nella sezione "Tribunale". Qui, dopo che è stata postata la denuncia, ogni utente può dire la sua opinione in maniera civile fino a quando il giudice, che è il Ministro della Giustizia, non chiude l'argomento.
b) Una volta concluso il processo, il Ministro della Giustizia deciderà se condannare o meno l'imputato seguendo quanto stabilito dal Regolamento di Res Publica e di questo Statuto. Quando si sarà deciso, il Ministro renderà pubblica la sentenza nella sezione "Sentenze". In questa sezione è assolutamente vietato scrivere.
c) Se la sentenza di primo grado non è soddisfacente, sia l'imputato sia l'utente che ha denunciato possono chiedere di riaprire il caso nella sezione "Appello" entro tre giorni dalla pronunciazione della sentenza. I membri della Corte Costituzionale di Giustizia possono decidere se confermare la sentenza precedente o modificarla.
d) Se l'imputato di un processo è il Ministro della Giustizia il giudice del primo grado sarà tenuto dal Presidente della Repubblica e al secondo grado sarà la Corte Costituzionale di Giustizia (ma senza il Ministro della Giustizia). Se è il Ministro della Giustizia ad aprire un processo, al primo grado sarà l'amministratore del forum a pronunciare la sentenza mentre per il secondo grado rimane tutto invariato.
e) Se l’imputato di un processo è un membro della Corte Costituzionale (compreso il Presidente della Repubblica) il giudice del primo grado sarà il Ministro della Giustizia (o se anche questo è imputato sarà il Presidente della Repubblica – se è imputato anch’egli sarà l’Amministratore del forum) come regolarmente previsto da questo Statuto.
f) Un utente non può denunciare tutta la Corte Costituzionale di Giustizia.
Articolo 16 : LA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale di Giustizia è composta di diritto da tutti gli ex Presidenti della Repubblica, dal Presidente della Repubblica in carica, dal Ministro della Giustizia e da due parlamentari, uno di maggioranza e uno di opposizione (i due parlamentari vengono indicati dai partiti di maggioranza e opposizione e la scelta spetterà comunque al Presidente della Repubblica in carica).
b) La Corte Costituzionale di Giustizia è presieduta dal Presidente della Repubblica in carica.
c) Gli ex Presidenti della Repubblica sono membri di diritto alla corte a vita e possono dimettersi in caso di indisposizione.
d) Il ministro della giustizia assume di diritto la carica di giudice della corte fino al termine della carica ministeriale.
e) Sono chiamati dal Presidente della repubblica a comporre la corte costituzionale di giustizia due parlamentari, uno di maggioranza e un altro di opposizione. I due giudici/parlamentari possono dimettersi dalla carica di giudice o essere sostituiti con valida motivazione dal presidente della repubblica. I due giudici parlamentari sono nominati a inizio legislatura e mantengono la carica fino alla fine della legislatura a meno che non siano destituiti.
Articolo 17: DIRITTI E DOVERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale ha il compito di giudicare sulle controversie all’interno dello Stato e fra le istituzioni stesse ed insieme al Presidente della Repubblica ha il compito di vigilare sul rispetto della costituzione di questo Statuto e sul rispetto del mantenimento dei doveri delle cariche istituzionali. Ha inoltre il compito di essere giudice nei processi aperti dagli utenti per irregolarità (incostituzionalità) di un DDL o legge approvata o per irregolarità su alcuni punti del presente documento o degli altri Regolamenti (o documenti) del forum.
b) La Corte Costituzionale può, nel caso che il Presidente della Repubblica e le altre cariche governative e parlamentari non ottemperino ai doveri sanciti per le loro cariche,
processare e poi destituire con l’approvazione del Parlamento queste istituzioni.
c) I componenti della corte hanno pari diritti e doveri compreso il presidente della corte ovvero Presidente della Repubblica: durante le votazioni di decisioni con corte riunita all’unanimità vige la regola di approvazione per maggioranza, sarà compito del Presidente della Repubblica comunicare la decisione della corte.
d) La Corte Costituzionale di Giustizia assume anche l'obbligo di regolamentare la sezione stampa e la sezione tv (vedi apposito Regolamento).
Articolo 18: SALVAGUARDIA DELLA DEMOCRAZIA
Il presente documento può essere modificato in ogni suo articolo (e/o comma) fatta eccezione per l’articolo 1 (ad eccezione del comma g) ed il presente. La salvaguardia della libertà e della democrazia non possono essere oggetto di revisione costituzionale.
Articolo 19: MODIFICA DELLO STATUTO
a) Il presente Statuto può essere modificato per iniziativa parlamentare o governativa (compreso Sportello Ascolto). La legge di modifica dovrà essere approvata dai ¾ dei mebri totali di ciascuna delle due Camere.
b) Non potranno essere assolutamente modificati gli articoli 1 (ad eccezione del comma g) e 18 dello Statuto.
NORME TRANSITORIE
1)Ogni irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo dello Statuto non può essere oggetto di apertura di un processo. Si potranno aprire processi solo per verificare la costituzionalità dei DDL o leggi approvate nelle precedenti legislature.
2) Nella sesta legislatura la Camera dei Deputati sarà formata da 11 membri totali mentre il Senato della Repubblica sarà formato da 7 membri totali.
Primo Firmatario
Thomas
Articolo 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
a) Res Publica è una federazione virtuale (sul web) di associazioni politiche (non collegate ai partiti esistenti nella realtà), nel quale i parlamentari eletti, il Presidente del Consiglio, i Ministri e gli utenti del forum in generale (attraverso lo Sportello Ascolto) possono proporre leggi (e/o decreti – solo per il Consiglio dei Ministri) volti a rendere più armoniosa e regolare la vita dei cittadini attraverso provvedimenti che tendono a migliorare la società.
b) Res Publica è esperienza di democrazia, di libertà, di convivenza civile. Non sono ammessi all’interno di esso comportamenti dittatoriali, eversivi, terroristici.
c) Res Publica non riceve finanziamenti da alcun ente (sia esso pubblico o privato), l’attività finanziaria è inesistente, in quanto gli spazi offerti sul web sono gratuiti.
d) Tutti i Regolamenti e tutti gli Organi istituiti tramite Res Publica devono avere fede nei principi di questo Statuto che pertanto costituisce la base dei valori di Res Publica. Tutti gli eventuali Regolamenti o documenti aggiuntivi (compresi eventuali emendamenti) devono ricevere il voto favorevole dei ¾ dei parlamentari partecipanti di ciascuna camera.
e) Res Publica è composta da quattro organi istituzionali: l’Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), il Consiglio dei Ministri (composto dal Presidente del Consiglio e dai suoi Ministri), la Corte Costituzionale di Giustizia e l’Ufficio della Presidenza della Repubblica.
f) Per poter giocare e sfruttare al massimo il forum, è necessario registrarsi cliccando su "Registrazione" nella barra superiore. Una volta seguito il processo di iscrizione passo a passo, si può finalmente iniziare a giocare a Res publica. Per prima cosa, è necessario presentarsi alla comunità: bisogna andare su "Presentazioni" e inserire il messaggio seguendo le modalità del primo post. Tale pratica è obbligatoria per consentire all’amministratore del forum di reperire l’indirizzo IP. Ogni nuovo utente che non lascia il messaggio nella sezione “Presentazioni” entro cinque giorni dalla sua iscrizione, sarà automaticamente eliminato dal forum.
g) L’utente può decidere di iscriversi (o creare un nuovo Partito) ad uno dei Partiti del forum (partiti non si devono rifare ad ideologie dittatoriali o anti-democratiche, se si presentasse un partito con queste caratteristiche spetterà alla Corte Costituzionale di Giustizia di decidere l’ammissione o meno del partito nel forum per maggioranza dei ¾ dei partecipanti membri di tale corte) e può concorrere alla vita politica del forum in Parlamento oppure diventare giornalista per una delle testate giornalistiche del forum (sia giornali che tv). Per diventare giornalista delle testate indipendenti “Il Corriere della Sera” e “Rai” bisognerà attenersi alla dovuta normativa (vedi documento apposito). Si ricorda che è possibile sia concorrere alla vita politica e contemporaneamente essere giornalista, purché si rispetti il seguente Statuto e i Regolamenti appositi.
Articolo 2: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)Il Presidente della Repubblica è eletto da tutti gli utenti del forum. Tali votazioni devono essere aperte per tre giorni (72 ore) consecutivi. Possono partecipare a tali votazioni tutti gli utenti di Res Publica iscritti fino ad una settimana prima del primo giorno di votazioni. Sarà eletto Presidente della Repubblica colui che avrà ricevuto il numero maggiore dei voti. Le votazioni si terranno anche quando vi sarà un solo candidato a ricoprire tale ruolo. Qualora due o più candidati ricevano lo stesso numero dei voti si procederà con i ballottaggi tra i candidati con uguali voti finché non sarà eletto un Presidente della Repubblica.
b) Possono candidarsi alla Presidenza della Repubblica tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Il candidato alla Presidenza della Repubblica deve aver ricoperto incarichi governativi, parlamentari o all’interno della Corte Costituzionale di Giustizia e/o all’interno dell’Ufficio di Presidenza e deve aver scritto un numero minimo di 100 messaggi. Al momento della presentazione della candidatura (e per tutto il tempo in cui svolgerà l’attività di Presidente della Repubblica se eletto) per ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica, l’utente non può ricoprire incarichi all’interno del Parlamento (Camera o Senato), del Governo o dell’Ufficio della Presidenza della Repubblica. Inoltre una volta eletto, il Presidente della Repubblica non può ricoprire incarichi dirigenziali all’interno del Partito di cui fa parte e deve astenersi da scrivere articoli su qualunque giornale (e/o tv) del forum per garantire a tutti gli utenti la sua massima imparzialità nel ruolo super-partes che ricopre (tali norme se non rispettate comportano la dismissione del suo ruolo ed elezioni anticipate – si fa presente che qualora il Presidente della Repubblica sia anche amministratore e/o moderatore del forum può intervenire in tali sezioni ma solo per adempiere agli obblighi del suo ruolo).
c) Per potersi candidare alla Presidenza della Repubblica è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che dovrà informare tutti gli utenti.
d) Non è possibile candidarsi più di tre volte consecutive alla Presidenza della Repubblica, a meno che non si trovino altri candidati.
e) Le elezioni per il rinnovo del Presidente della Repubblica sono convocate ogni cinque mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano una nuova elezione del Presidente della Repubblica: rinuncia del Presidente, malattia o allontanamento dal forum per più di venti giorni (senza preavviso) del medesimo.
f) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) I candidati devono presentare entro 7 giorni prima delle elezioni la propria candidatura e una dichiarazione rivolta al suo operato in caso di vittoria.
Articolo 3: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)L'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all'ultimo giorno di voto nelle elezioni da parte del Parlamento.
b) Il Presidente è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare (dovrà quindi aprire un topic nella sezione Camera a cui possono intervenire tutti gli utenti del forum – tale topic deve essere aperto per 24 ore).
c) Il Presidente della Repubblica ha il compito di verificare i DDL (e/o emendamenti) proposti dal Consiglio dei Ministri, i DDL (e/o emendamenti) proposti dai singoli parlamentari o dai gruppi parlamentari (anche quelli che sono stati presentati attraverso lo Sportello Ascolto), verificare che il Governo rispetti le norme stabilite in questo Statuto, verificare che tutte le leggi approvate non vadano in controtendenza con questo documento, con la Costituzione Italiana e con leggi approvate precedentemente (in quest'ultimo caso verrà abrogata la legge precedente) e salvaguardare l'attività nel rispetto delle regole di questo Statuto.
d) Nel caso il Presidente della Repubblica non ottemperi ai doveri sanciti, potrà essere giudicato e processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia (la decisione spetterà ai membri della Corte, escluso lui stesso) e/o dovrà dimettersi immediatamente e si ricorrerà alle elezioni da parte di tutti gli utenti del forum con le stesse modalità descritte nel comma a dell’articolo 2 di questo documento. Se il Presidente della Repubblica non ha intenzione di dimettersi, è il Parlamento che deve fare in modo che il medesimo non ricopra più la carica che ha svolto fino a quel momento.
e) Il Presidente della Repubblica può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi (se supera tale limite il suo ruolo sarà dismesso e si avranno elezioni anticipate). In tale periodo l’attività del forum sarà affidata al Segretario per la Presidenza della Repubblica; se tale figura non venisse nominata spetta al Presidente del Consiglio in carica ricoprire il ruolo vacante. La figura che ricoprirà l’incarico per tale periodo di tempo dovrà adempire alle norme descritte nel comma c di questo articolo.
f) E’ dovere del Presidente della Repubblica avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
g) Il Presidente della Repubblica è obbligato a prendere in considerazione tutte le proposte di legge redatte da qualsiasi parlamentare eletto (comprese le proposte pervenute con lo Sportello Ascolto).
h) Il Presidente della Repubblica è tenuto al controllo e alla verifica delle votazioni riguardanti le leggi proposte e votate dal Parlamento con relativa pubblicazione dei risultati stessi in appositi articoli. Qualora la legge fosse approvata, è compito del Presidente della Repubblica (o dell'Amministratore del forum) inserirla e pubblicarla nell’apposita categoria “Leggi approvate” numerandola e dividendola secondo i metodi pre-stabiliti.
i) Il sito web ufficiale del forum di Res Publica deve essere sempre aggiornato e gestito dall'amministratore sotto il controllo del Presidente della Repubblica in carica.
l) Il Presidente della Repubblica può nominare in suo aiuto un Segretario alla Presidenza della Repubblica, che avrà il compito di aiutare il Presidente a compiere i doveri previsti e che lo sostituirà in caso di assenza del Presidente. Il segretario potrà essere nominato fra i componenti di Governo e/o Parlamento.
m) Il Presidente della Repubblica dopo aver nominato le cariche descritte nel comma l) può istituire l’Ufficio di Presidenza della Repubblica che sarà quindi composto in primis dal Presidente della Repubblica che lo dirige, dal Segretario alla Presidenza della Repubblica, dall'Amministratore e da eventuali moderatori del forum (vi possono essere massimo n.4 moderatori). I moderatori devono essere scelti dal forum e devono appartenere a gruppi politici diversi. I componenti di tale commissione non hanno nessun potere specifico ma rappresentano un organo di garanzia del forum insieme alla Corte Costituzionale di Giustizia.
n) Dopo le elezioni il Presidente della Repubblica, oppure su delega il suo segretario, sono tenuti a pubblicare un articolo “Elenco Parlamentari Legislatura XXXXXXX” nel quale elenca tutti parlamentari delle due camere.
o) Il Presidente della Repubblica può provvedere, a legislatura in corso, a creare una commissione (composta da almeno un utente per ciascun partito – compresi quelli non rappresentati in Parlamento – e dallo stesso Presidente della Repubblica) che si occupi di particolari DDL (soprattutto quelli che riguardano temi molto importanti o quelli per la quale approvazione è prevista una maggioranza dei ¾ dei parlamentari partecipanti) o di particolari situazioni venutasi a creare nel forum. Ad ogni modo se la commissione approva il DDL, questa procedura non si sostituisce al regolare ITER dell’articolo 10 di questo documento.
p) Al momento della sua elezione il Presidente della Repubblica oltre a giurare fedeltà alla repubblica prende l'impegno solenne davanti alla nazione di res di non partecipare a riunioni di Partito intente ad organizzare la vita politica della nazione e proposte di legge.
q) Il Presidente della Repubblica può scrivere un messaggio alle camere qualora ritenesse opportuno intervenire su un argomento su cui ritiene importante dire un suo parere in modo da essere una guida allo svolgimento delle attività legislative.
r) Il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere anticipatamente qualora si verificassero gravi inadempimenti da parte del capo del Governo o da tutto il Consiglio dei Ministri (per gravi inadempimenti s'intende: violazione della Costituzione Italiana da parte del Capo del Governo o da uno dei suoi ministri, in questo caso si può procedere alla sostituzione del ministro se il Consiglio condanna l'operato del ministro stesso; decisioni e proposte di DDL che vanno contro la costituzione o l'interesse nazionale che rimane la priorità dello stato in alcuni suoi settori fondamentali (Istruzione, Sanità, Difesa) anche se si dovesse procedere in una riforma in senso federalista dello Stato).
Articolo 4: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) E’ eletto Presidente del Consiglio (chiamato anche Premier) colui che ottiene più voti a seguito delle elezioni virtuali convocate dal Presidente della Repubblica in carica. Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima dalla data del primo giorno delle votazioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi (72 ore). Ogni partito (o lista o coalizione di partiti) candidato deve indicare prima delle elezioni il nome del candidato Premier che appoggia (che non deve essere obbligatoriamente il Leader dello stesso partito o di uno dei partiti che fanno parte della lista o coalizione). Il voto è segreto. In caso di parità tra gli schierameni al primo turno si dovrà procedere al ballottaggio. In caso di parità anche la ballottaggio il Presidente della Repubblica dovrà cercare la soluzione migliore convocando in consultazione privata tutti i presidenti dei partiti in modo da cercare una soluzione migliore, la quale soluzione dovrà essere o un governo di larghe intese in modo da portare di nuovo alle elezioni oppure la convocazione immediata di nuove elezioni conferendo a se stesso o al suo Segretario l'incarico di momentaneo Presidente del Consiglio.
b) Possono candidarsi alla Presidenza del Consiglio tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Per candidarsi alla Presidenza del Consiglio l’utente deve essere obbligatoriamente iscritto ad uno dei partiti del forum.
c) Per potersi candidare alla Presidenza del Consiglio del Parlamento virtuale è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che lo dovrà rendere noto a tutti.
d) E' possibile candidarsi più volte alla Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque volte consecutive, a meno che tutti i membri del partito (o lista o coalizione) di appartenenza del candidato Premier decidano di riconfermare all'unanimità le sue successive candidature consecutive o a meno che non si trovino altri utenti all’interno del partito (o lista o coalizione) disposti a candidarsi per tale ruolo.
e) Le elezioni per il rinnovo del Parlamento e della figura del Premier sono convocate ogni tre mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano elezioni anticipate: caduta del governo (si parla di caduta di governo quando questo non è riuscito a far approvare tre DDL proposti dai membri della maggioranza durante la legislatura - al terzo DDL non approvato in Senato o Camera scatta la caduta di governo; si può anche parlare di caduta di governo quando il Presidente della Repubblica ritiene che non ci siano le condizioni per procedere l'attività governativa quando vi sono numerosi assenteisti di maggioranza oppure quando il governo non è coeso e si sono provocate rotture nel partito o coalizione di maggioranza – tale decisione deve essere accuratamente descritta nei minimi dettagli; ), dimissioni o rinuncia del Premier, malattia o morte del medesimo (in ogni caso sarà il Presidente della Repubblica a decidere la data delle elezioni considerando che queste si devono svolgere nel breve tempo possibile. Si parla anche di caduta di governo qualora il parlamento alla votazione della fiducia nel governo votasse negativamente, la fiducia deve essere verificata ogni prima settimana di ogni mese (escluso quando il forum è stato chiuso o l’attività legislativa è stata sospesa: in questi casi il voto di fiducia dovrà essere richiesto il primo giorno utile del mese). Tale seduta deve essere comune - cioè si aprirà contemporaneamente alla Camera e al Senato - e deve avere durata obbligatoria di 72 ore; il Presidente del Consiglio può aggiungere un discorso per tale fiducia).
f) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) I candidati devono presentare entro 7 giorni prima delle elezioni la propria candidatura.
Articolo 5: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) L'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all'ultimo giorno di voto nelle elezioni virtuali.
b) Il Premier è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare nel quale delinea le linee guida del suo governo e presenta i Ministri (vedi articolo 6 del seguente documento).
c) Il Premier può proporre leggi su ogni ambito relativo ai Ministeri da lui scelti. Può proporre al massimo sette DDL ogni legislatura. Nel caso in cui superi questo limite i parlamentari sono tenuti a non prendere in considerazione la proposta di legge eccedente.
d) Il Premier può destituire ministri a suo piacimento. In ogni caso deve motivare la sua decisione in una seduta parlamentare straordinaria (si deve aprire per 72 ore un topic nella sezione Camera a cui tutti gli utenti del forum possono commentare) e spetterà al Presidente della Repubblica valutare se le motivazioni sono accettabili o meno. Esempi per i quali può essere richiesta la destituzione di un Ministro sono: scarsa partecipazione del Ministro nel forum (assenza dal forum per più di 15 giorni senza preavviso), violazione del Regolamento di Res Publica, del presente Statuto e/o della Legge Elettorale od ogni altro Regolamento a cui è obbligato ad attenersi). Nel caso in cui le motivazioni venissero respinte, spetterà all’intera Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della repubblica in seduta comune) valutare se accettare o meno il rimpiazzo del Ministro. In questo caso ci si riferisce alla maggioranza del 50% +1 dei votanti (si devono aprire due topic: uno nella sezione Camera e uno nella sezione Senato e le votazioni saranno aperte per tre giorni consecutivi – 72 ore).
e) Nel caso il Premier non ottemperi ai doveri sanciti dovrà dimettersi immediatamente e si dovrà rendere effettivo il comma e) dell’articolo 4 di questo documento.
f) Il Premier può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi. In caso di non rispetto di tale limite sarà obbligato a dimettersi e si dovrà rendere effettivo il comma e dell’articolo 4 di questo documento. Per assenze superiori ai quattro giorni potrà incaricare temporaneamente e solo per il periodo della sua assenza il Vicepresidente del Consiglio che è scelto ad inizio legislatura fra i quattro ministri del suo governo, il quale non potrà avvalersi ovviamente delle prerogative espresse nei punti 5.b, 5.d, 5.g, 6.a, 6.b, 6.c .
g) Il Premier, dopo la formazione del governo, è tenuto a pubblicare un articolo nella Sala Stampa del Consiglio dei Ministri nel quale elenca il nome dei Ministri col relativo Ministero, ed eventuali altre deleghe ministeriali.
h) Il Premier gode degli stessi diritti dei parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
i) E’ dovere del Premier avere cura di questo Statuto, di rispettarlo e di farlo rispettare.
l) Il Premier può convocare sedute parlamentari straordinarie (sia alla Camera che al Senato) per discutere di situazioni urgenti di attualità legate ad attività interne e/o esterne al forum. Tali sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi (72 ore) e si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali (si deve aprire un topic per tre giorni consecutivi – 72 ore - alla Camera a cui possono intervenire tutti gli utenti del forum).
m) Il Premier deve essere eletto anche all’interno del Parlamento con il ruolo di Deputato o Senatore.
n) Il Presidente del Consiglio può anche provvedere, in comune accordo con il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale di Giustizia, alla creazione di varie feste nazionali virtuali miranti a rafforzare lo spirito di aggregazione.
o) Il Presidente del Consiglio è obbligato a tenere una conferenza ogni cinque settimane per informare tutti gli utenti dell’andamento dell’attività parlamentare di Res Publica. Tali conferenze possono non essere convocate nel caso in cui l’attività legislativa fosse ferma. Se il Premier non rispetta tale comma, dovrà essere processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia che dovrà obbligare l’utente a dimettersi dal ruolo che ricopriva.
p) Il Presidente del Consiglio è obbligato a convocare una seduta parlamentare quando chiunque utente abbia presentato un DDL (sempre che questo sia stato accettato dal Presidente della Repubblica). Le sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi (72 ore). Le sedute possono avere durata minore nei casi previsti dall’articolo 10 di questo stesso documento. Le sedute si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali.
Articolo 6: FORMAZIONE DEL GOVERNO
a) Il Presidente del Consiglio eletto avrà cinque giorni di tempo, a partire dal suo insediamento ufficiale, per formare il nuovo governo. Il compito del premier è il seguente: stabilire i Ministri. Inoltre il Presidente del Consiglio svolge le stesse funzioni degli altri parlamentari eletti.
b) All'interno di questa settimana il Presidente del Consiglio è obbligato a richiedere il voto di fiducia a tutti i neo-parlamentari eletti dell'Assemblea del Parlamento virtuale. In tale occasione dovrà anche presentare all’Assemblea tutti i suoi Ministri facendo il discorso di inizio legislatura (come scritto nel comma b dell’articolo 5 di questo documento).
c) Nel caso in cui il Premier non ottiene la maggioranza di voti nella fiducia (corrispondente al 50% +1 dei voti favorevoli di tutti i votanti) è obbligato a dimettersi e successivamente si rende effettivo il comma e) dell’articolo 4 di questo documento. Il voto di fiducia deve essere ottenuto sia alla Camera che al Senato. La votazione della fiducia avverrà nel seguente modo: prima si vota la fiducia alla Camera e successivamente (se ottenuta alla Camera) si procederà alle votazioni al Senato. In entrambe le camere, comunque, le votazioni devono avere durata di tre giorni consecutivi (72 ore).
d) Il Premier non può ricoprire anche la carica di Presidente della Repubblica e viceversa (ques'ultimo caso fa eccezione il comma a di questo articolo).
Articolo 7: MINISTERI E MINISTRI
a) I Ministri sono le persone scelte dal Presidente del Consiglio tra i parlamentari eletti (possono inoltre essere nominati Ministri anche gli utenti che non ricoprono incarichi parlamentari). I ministri non devono superare i cinque elementi. I Ministeri da formare obbligatoriamente sono: Ministero dell’Economia, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia. I cinque ministri possono essere integrati dal Presidente del Consiglio a ricoprire altre materie ministeriali oltre a quelle principali assegnate. Queste materie sono: 1) affari esteri, 2) istruzione, università, ricerca e beni colturali, 3) lavoro, salute e politiche sociali, 4) ambiente, infrastrutture, sviluppo energetico e tecnologico. Può inoltre essere istituito un ulteriore Ministero per lo sviluppo del forum (con le stesse modalità descritte sopra). Tale Ministro è assolto dall'obbligo dei DDL minimi per legislatura ed ha il compito di cercare di evolvere il forum (iniziative, progetti, ecc...) anche con l'aiuto di parlamentari e/o gruppi parlamentari di opposizione o non rappresentati in Parlamento.
b) In caso di dimissioni (o dismissioni) di un ministro, il suo posto è preso da un parlamentare scelto dal Presidente del Consiglio anche tra i rappresentanti dell'opposizione e, più in generale, anche da un parlamentare non facente parte del partito (o coalizione o lista) che governa.
c) Un ministro gode degli stessi diritti degli altri parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
d) I Ministri possono avanzare un DDL, pubblicandolo in modo chiaro nel sito web di Res Publica. La loro proposta di legge deve avere una introduzione generale sulla materia in questione ma alla fine della proposta di legge, il Ministro è tenuto a formulare in pochi chiari punti la sua proposta che potrà essere così discussa dal Parlamento e votata (solo dopo l’assenso del Presidente della Repubblica).
e) Ogni Ministro è tenuto obbligatoriamente a proporre come minimo 2 legge per legislatura e nella materia di competenza ministeriale, comprese deleghe. Sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia controllare che ogni Ministro rispetti queste condizioni. Nel caso non rispetti questo dovere non potrà essere nominato Ministro nella legislatura successiva, qualunque sia il governo in carica.
Articolo 8: DIRITTI E DOVERI DEI PARLAMENTARI
a) Possono essere candidati parlamentari persone di qualunque età e nazionalità, purché abbiano una conoscenza della lingua italiana adeguata (sarà compito della Corte Costituzionale di Giustizia esprimersi nel caso in cui si verificasse l’esistenza di un utente inserito nella lista dei candidati che non conosce bene l’italiano).
b) Per votare ed essere votati, l'utente dovrà iscriversi ad un partito tramite il comando "Gruppi" posto nella barra dei menù (ciò permette l'accesso all'area riservata del partito). Scelto il partito, egli potrà candidarsi alla Presidenza del partito e/o candidarsi per le successive elezioni politiche. Ogni partito potrà scegliere il suo inno, il suo simbolo e i suoi programmi.
c) Sono considerati parlamentari (con il titolo di “onorevole”) tutte le persone che sono riconosciute da Res Publica in riferimento alle varie liste dei candidati. Ogni partito (o lista parlamentare) deve presentare una lista di candidati per ciascuna camera per cui intende proporsi. Tali liste devono contenere un numero sufficiente di utenti. Gli utenti inseriti nelle prime posizioni della lista avranno più possibilità di essere eletti rispetto agli ultimi (è obbligatorio comunque che l’eventuale Premier eletto svolga il ruolo di Deputato o Senatore). Ciascun partito (o lista parlamentare) crea le proprie liste di candidati in relazione a dei criteri prefissati in precedenza. E’ consigliabile comunque che vengano inseriti per primi nelle liste dei candidati (oltre al Candidato Premier) gli utenti che svolgono cariche all’interno del partito (o lista) e/o quelli che sono maggiormente attivi nel forum (vanno considerati anche i DDL formulati dagli stessi). Nel caso di coalizione di partiti (senza che questi si aggreghino sotto un’unica lista) si dovrà presentare una lista di candidati per ciascun partito facente parte della stessa coalizione (i seggi verranno poi suddivisi in base alle percentuali ricevute da ogni singolo partito – ad ogni modo l’eventuale Premier eletto deve comunque svolgere il ruolo di Deputato o Senatore anche se il suo partito all’interno della coalizione non ha ottenuto nessun seggio). Il Parlamento è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica: il primo composto dal 25% degli iscritti totali al forum, il secondo da dieci membri (a meno che non si siano approvate apposite norme transitorie o decreti legislativi che modifichino il numero dei parlamentari – vedi sotto). Il numero minimo di parlamentari che si possono eleggere è cinque alla Camera e tre al Senato. Il numero dei parlamentari può essere modificato con apposite norme transitorie approvate in Parlamento o con decreti legislativi (poi convertiti in legge dal Parlamento). Le eventuali norme transitorie o decreti devono essere approvati in Parlamento prima del termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati. I decreti per essere convertiti in legge devono ricevere sempre la maggioranza dei 3/4 dei parlamentari partecipanti. Va precisato, pertanto, che il numero dei parlamentari (sia deputati che senatori) non può variare a legislatura in corso.
d) Gli onorevoli hanno la possibilità di: proporre delle leggi; commentare semplicemente la legge e fare commenti sulla vita politica; votare i DDL e proporre emendamenti.
e) Gli onorevoli sono tenuti al rispetto delle regole e dell’impegno preso. Non è prevista alcuna indennità per il lavoro svolto.
f) I parlamentari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute di Res Publica. Nel caso in cui un parlamentare, senza preavviso, non partecipa a tre sedute (si considera seduta ciascun topic aperto per ogni DDL posto in esame in Parlamento) consecutive (o per più di un mese di assenza) sarà valutata la sua ammonizione da parte della Corte Costituzionale di Giustizia e dal Presidente della Repubblica. Se si ripete il caso, il parlamentare si dichiara destituito automaticamente dal suo incarico. Il suo seggio potrà essere sostituito da un componente deciso dal partito di provenienza (tenendo anche conto, possibilmente, della lista dei candidati presentata prima delle elezioni). L'ammonizione di un parlamentare, qualora questo non venga mai espulso, sussiste per due legislature consecutive dopo di che l'ammonizione decade.
g) Gli onorevoli hanno diritto a non partecipare ad alcune sedute parlamentari per motivi di salute, vacanze, studio, ecc… In tal caso devono avvisare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio almeno tre giorni prima dell’inizio della seduta e quest’ultimo deve comunicarlo a tutti gli altri parlamentari tramite una conferenza stampa. Se un parlamentare dovesse essere assente si consiglia al Presidente del Consiglio di convocare la seduta in altra data (alla quale potranno partecipare tutti i parlamentari).
h) Un parlamentare (incluso il Premier) può svolgere la funzione di Deputato o Senatore ma non tutte e due contemporaneamente.
i) Si può essere nominati parlamentari anche a legislatura in corso ma solo se in sostituzione a un parlamentare dimesso o non facente parte più di quella Assemblea. Il posto verrà preso dal parlamentare che viene subito dopo nella lista dei candidati, presentata prima delle elezioni, del partito (o lista) di cui fa parte il dimissionario oppure da un altro membro del Partito. Nel caso in cui non si trova un parlamentare sostituto (come ad esempio quando si viene a creare la situazione di un partito – o lista – senza nessun altro disposto a ricoprire la carica) verrà ufficializzato un posto vuoto nel Parlamento di Res Publica.
Articolo 9: PARTITI
a) Sono ammessi al Parlamento tutti i partiti seguendo il sistema elettorale vigente (vedi Legge Elettorale).
b) I Partiti hanno la possibilità di fare propaganda, di commentare sulle sezioni a loro dedicate la vita politica di Res Publica ma non hanno potere a livello di votazione in aula. Il potere è espresso dai singoli parlamentari, che hanno il dovere morale di richiamarsi alle indicazioni del Partito, della Coalizione di Partiti o della lista parlamentare a cui appartengono.
c) Ogni partito presente in Parlamento deve avere obbligatoriamente un suo Presidente (e un Vice-Presidente – qualora vi sia un partito con un solo membro la figura del Vice-Presidente non verrà istituita fino a quando non ci sarà un’ulteriore membro di partito) che rappresenti i parlamentari eletti di quel determinato partito. Per stabilire chi sarà il Leader del partito, si ricorrerà alle elezioni interne. Ogni membro del partito può candidarsi per la presidenza, basta che informi il Leader in carica della sua candidatura entro cinque giorni dalle votazioni. Il voto sarà aperto dal Leader del partito e ogni partito sceglie quando e in che modo svolgere le votazioni. Vincerà il candidato con più voti. Ogni partito può anche provvedere a creare altre figure dirigenziali all’interno della stessa formazione politica.
d) Le persone di una lista parlamentare non si possono candidare con nessun altro partito. E' consentito, però cambiare partito di appartenenza durante la legislatura in corso.
e) Il Presidente del Consiglio può anche fare le veci di Presidente (o Vice-Presidente) di un Partito.
f) Ogni partito (anche quelli all’interno di una lista parlamentare o coalizione di partiti) deve obbligatoriamente avere un suo Statuto contenente le regole fondamentali per l’elezione del Leader di Partito e per tutti gli altri aspetti legati all’attività del partito stesso. Inoltre ogni partito deve avere un suo programma elettorale da presentare alle elezioni. Nel caso si presentasse alle elezioni politiche (anche sotto una coalizione o una lista parlamentare) un Partito senza i requisiti espressi in questo comma, la Corte Costituzionale non ammetterà tale formazione politica alle elezioni. Ogni partito (o coalizione di partiti o partiti appartenenti ad un’unica lista parlamentare) può provvedere ad approvare ogni altro Regolamento per regolamentare l’attività della stessa formazione politica. Ogni documento, comunque, compreso Statuto e Programma Elettorale deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del partito.
g) Il Presidente di un Partito può richiedere alla Corte Costituzionale di Giustizia (tramite un documento contenente tutte le motivazioni dettagliate) il potere di destituire un utente del proprio partito eletto in Parlamento con il ruolo di deputato o senatore (indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo) se questo ha espresso volontà di dimissioni dal partito senza mettere in pratica ciò che ha detto o se questo non interviene alle sedute per un tempo superiore alle due settimane (salvo che questo abbia comunicato un periodo di assenza al Premier e Presidente della Repubblica). La Corte valuterà le motivazioni e deciderà se accettare o meno le richieste del Presidente di Partito.
Articolo 10: ITER DELLE LEGGI
a) L'iter delle leggi ordinarie consiste in tre fasi distinte:
Fase dell'iniziativa
La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti di sottoporre progetti di legge al Parlamento di Res Publica. E' riconosciuto tale potere al Consiglio dei Ministri e ai membri della Camera e del Senato (sia i gruppi parlamentari sia i singoli onorevoli) e ai partiti (o coalizioni di partiti o liste parlamentari) non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto (vedi apposito Regolamento). Ogni DDL deve essere proposto al Presidente della Repubblica in carica e in fondo a destra di tale documento ci deve essere obbligatoriamente la firma del Primo firmatario ed eventualmente anche degli altri firmatari. Ogni DDL prima che venga proposto deve essere stato approvato dalla maggioranza dei membri del Partito di appartenenza di colui che propone il progetto di legge. Prima di presentare il DDL al Presidente della Repubblica bisogna verificare la "copertura economica" di tale DDL (vedi regolamento apposito).
Fase di presentazione
Il DDL deve essere presentato al Presidente della Repubblica (nella sezione “Richieste DDL”) che dovrà verificarne il contenuto per quanto concerne la costituzionalità.
Fase deliberativa
a)La fase deliberativa comincia quando il Presidente del Consiglio fa esaminare alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica poi i DDL pervenuti. La legge viene approvata quando ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei deputati partecipanti alla seduta e successivamente dei senatori partecipanti alla seduta. Quando però un DDL rientra nelle competenze di un Ministero, il ministro in carica deve formulare una discussione di almeno cinque righe sul progetto spiegando anche se è favorevole o contrario (se il Ministro dovesse astenersi a eseguire tale procedura per più di tre volte consecutive riceverà un richiamo alla Corte Costituzionale di Giustizia e se si ripresentasse il caso sarà destituito da Ministro e si renderà effettivo il comma b dell’articolo 7 di questo documento). Tutti gli altri parlamentari possono fare un discorso più o meno lungo. Qualora questo DDL non venga approvato alla Camera si procederà ad una riformulazione del DDL da parte del Consiglio dei Ministri (o del partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che lo aveva proposto) per poi essere riproposto alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica dopo (in qualunque caso il DDL se presenta modifiche rispetto all’originale dovrà essere rivotato dal partito o coalizione di partiti o lista parlamentare che l’ha formulato; in questo caso dovrà essere richiesto nuovamente il nulla-osta dal punto di vista della costituzionalità del DDL da parte del Presidente della Repubblica). Entro tre giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione "Richieste DDL" tutti i gruppi parlamentari (anche quelli non rappresentati in Parlamento, tramite lo Sportello Ascolto) possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica (dal punto di vista della costituzionalità). Il limite di tali giorni vale anche quando il DDL in esame fosse stato già messo ai voti in Parlamento. Se gli emendamenti dovessero pervenire prima dell’inizio della seduta parlamentare, si dovranno votare in Parlamento prima gli emendamenti (tali sedute avranno durata di 3 giorni come i DDL) e solo dopo la chiusura di tali sedute si vota il DDL eventualmente integrato delle modifiche contenute nello (o negli) emendamento (o emendamenti) stesso (o stessi). Tale procedura deve essere eseguita prima alla Camera e poi al Senato. Se gli emendamenti dovessero pervenire mentre la seduta è iniziata, questa sarà sospesa e successivamente si eseguirà la stessa procedura prima descritta. A seconda di quali emendamenti sono stati approvati (ci si riferisce alla maggioranza dei parlamentari partecipanti) il DDL sarà integrato con suddetti emendamenti. Ogni partito, lista o coalizione può presentare al massimo quattro emendamenti ad una legge. Il metodo di voto degli emendamenti, per le parti non menzionate finora in questo comma, sarà uguale alla procedura dei DDL descritta nei punti precedenti o successivi a questo comma.
b) Per presentare uno o più emendamenti in Commissione di Analisi Legislativa è necessario preparare un progetto in cui si specifica quale articolo o quale parte si vuole modificare e il testo sostitutivo. Tale progetto deve essere inserito obbligatoriamente come commento al topic del DDL nella sezione “Richieste DDL”.
c) In mancanza di approvazione di una proposta di legge questa può essere presentata una ed una sola altra volta al parlamento con lo stesso testo.
d) Si vota in un sondaggio apposito che sarà aperto per la durata di tre giorni consecutivi (a meno che i parlamentari non abbiano già votato prima dei tre giorni; in tale caso la seduta sarà sospesa appena non si avrà ricevuto il voto di ciascun componente di quella camera). Ecco le opzioni di voto: VOTO SI, VOTO NO o MI ASTENGO.
e) La legge può essere votata anche da colui che la propone e dal Presidente del Consiglio.
f) E’ compito del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale di Giustizia vigilare sul regolare ITER della legge.
g) Il giorno dopo la votazione (o comunque il primo giorno utile), l’Amministratore del forum o i moderatori, in caso di approvazione della legge, la pubblicano nella categoria “Leggi Approvate” del sito di Res Publica.
h) Se in una delle due camere la votazione, favorevoli e contrari, senza contare l’astensione, si presentasse nella stessa frequenza, la votazione si farà calcolo a camere unite, si determinerà l’approvazione oppure sarà respinta. Nel caso in tutte e due le camere si presentino per ognuna la stessa frequenza uguale di voti fra favorevoli e contrari, il DDL sarà respinto. Tale procedura vale anche per gli emendamenti.
i) Possono essere presentati progetti di legge che possono andare a sostituire leggi già approvate.
l) Tutte le leggi (economiche, sociali, politiche, costituzionali, ecc) emanate e votate nel mondo reale a partire dal primo gennaio 2011 non influenzeranno il mondo virtuale di res publica per tanto tali leggi qui non varranno.
Articolo 11: DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI
a) Il Consiglio dei Ministri, convocato dal Premier, può approvare senza discussione parlamentare i decreti legge (in caso di urgenza per le norme contenute nello stesso decreto) e i decreti legislativi (nel caso in cui la materia della legge non si presta a discussione parlamentare). Può anche approvare particolari decreti legislativi per la modifica del numero dei parlamentari (vedi comma c articolo 8 del presente documento).
b) Spetterà ai parlamentari, alla Corte Costituzionale di Giustizia e al Presidente della Repubblica vigilare che si rispetti il comma a) di questo articolo. Se non si è rispettato il comma a di questo articolo, si riunisce la Corte Costituzionale di Giustizia che può decidere di richiamare (la prima volta) il Presidente del Consiglio e se il caso si ripete può destituirlo dal suo incarico (e si va quindi ad elezioni anticipate). Nei casi più gravi si andrà direttamente alla destituzione dell’incarico senza richiamo.
c) Se il Consiglio dei Ministri approva un decreto questo è reso definitivamente valido (e quindi si converte in legge) a seguito della discussione e della votazione dell’Assemblea parlamentare (sia Camera che Senato della Repubblica) che dovranno essere effettuati entro quindici giorni dalla data del decreto con lo stesso ITER delle leggi ordinarie (ad esclusione dei decreti legislativi che modificano il numero dei parlamentari o che comunque modificano parte di questo documento o di altri Regolamenti per la quale è prevista la maggioranza dei ¾ dei parlamentari partecipanti).
Articolo 12: INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Tutti i parlamentari possono rivolgere interrogazioni parlamentari nei confronti del Presidente del Consiglio e/o dei Ministri. Le interrogazioni devono pervenire tramite un MP al Ministro in causa o al Presidente del Consiglio informando anche il Presidente della Repubblica. Possono essere poste al massimo quattro domande. Se si supera questo limite l’interrogazione non verrà considerata. Il Ministro competente deve formulare una risposta durante la seduta. Il parlamentare richiedente ha facoltà di replica nella stessa seduta.
Articolo 13: POSSIBILITA’ DI INDIRE REFERENDUM ABROGATIVI
Un utente può decidere di richiedere un referendum per abrogare una legge o parte di essa. Si possono abrogare anche gli articoli del presente Statuto. Per avviare un referendum bisogna pubblicare il testo del referendum sulla sezione piazza; il referendum per essere accettato dalla Corte Costituzionale di Giustizia deve essere firmato/commentato con dichiarazione “SOSTENGO IL REFERENDUM” dal 50% più uno di tutti gli utenti attivi del forum (sono considerati utenti attivi tutti gli utenti la cui ultima visita risale ad un massimo di tre settimane dal momento della proclamazione del referendum). Una volta ottenuto il Referendum sarà obbligo del Presidente della Repubblica (o dell’amministratore del forum) pubblicare il Referendum con relativo testo sul sito di Res Publica e di conseguenza la legge (o parte di essa) sarà abrogata. Per abrogare l'intero Statuto di Res Publica è necessario che tutti gli utenti all'unanimità siano d'accordo.
Articolo 14: FUNZIONE GIORNALISTI DEL CORRIERE DELLA SERA E RAIIl Corriere della Sera e la Rai rappresentano le uniche testate giornalistiche indipendenti (rispettivamente giornali e tv) del forum sono regolate dall’apposito Regolamento. Ad ogni modo ciascun utente può anche scrivere per il giornale del proprio partito, purché rispetti il Regolamento del forum e il seguente Statuto.
Articolo 15: GIUSTIZIA
a)Qualsiasi utente registrato al forum, se nota qualche comportamento che non rispetta il regolamento, può denunciare un altro utente nella sezione "Tribunale". Qui, dopo che è stata postata la denuncia, ogni utente può dire la sua opinione in maniera civile fino a quando il giudice, che è il Ministro della Giustizia, non chiude l'argomento.
b) Una volta concluso il processo, il Ministro della Giustizia deciderà se condannare o meno l'imputato seguendo quanto stabilito dal Regolamento di Res Publica e di questo Statuto. Quando si sarà deciso, il Ministro renderà pubblica la sentenza nella sezione "Sentenze". In questa sezione è assolutamente vietato scrivere.
c) Se la sentenza di primo grado non è soddisfacente, sia l'imputato sia l'utente che ha denunciato possono chiedere di riaprire il caso nella sezione "Appello" entro tre giorni dalla pronunciazione della sentenza. I membri della Corte Costituzionale di Giustizia possono decidere se confermare la sentenza precedente o modificarla.
d) Se l'imputato di un processo è il Ministro della Giustizia il giudice del primo grado sarà tenuto dal Presidente della Repubblica e al secondo grado sarà la Corte Costituzionale di Giustizia (ma senza il Ministro della Giustizia). Se è il Ministro della Giustizia ad aprire un processo, al primo grado sarà l'amministratore del forum a pronunciare la sentenza mentre per il secondo grado rimane tutto invariato.
e) Se l’imputato di un processo è un membro della Corte Costituzionale (compreso il Presidente della Repubblica) il giudice del primo grado sarà il Ministro della Giustizia (o se anche questo è imputato sarà il Presidente della Repubblica – se è imputato anch’egli sarà l’Amministratore del forum) come regolarmente previsto da questo Statuto.
f) Un utente non può denunciare tutta la Corte Costituzionale di Giustizia.
Articolo 16 : LA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale di Giustizia è composta di diritto da tutti gli ex Presidenti della Repubblica, dal Presidente della Repubblica in carica, dal Ministro della Giustizia e da due parlamentari, uno di maggioranza e uno di opposizione (i due parlamentari vengono indicati dai partiti di maggioranza e opposizione e la scelta spetterà comunque al Presidente della Repubblica in carica).
b) La Corte Costituzionale di Giustizia è presieduta dal Presidente della Repubblica in carica.
c) Gli ex Presidenti della Repubblica sono membri di diritto alla corte a vita e possono dimettersi in caso di indisposizione.
d) Il ministro della giustizia assume di diritto la carica di giudice della corte fino al termine della carica ministeriale.
e) Sono chiamati dal Presidente della repubblica a comporre la corte costituzionale di giustizia due parlamentari, uno di maggioranza e un altro di opposizione. I due giudici/parlamentari possono dimettersi dalla carica di giudice o essere sostituiti con valida motivazione dal presidente della repubblica. I due giudici parlamentari sono nominati a inizio legislatura e mantengono la carica fino alla fine della legislatura a meno che non siano destituiti.
Articolo 17: DIRITTI E DOVERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale ha il compito di giudicare sulle controversie all’interno dello Stato e fra le istituzioni stesse ed insieme al Presidente della Repubblica ha il compito di vigilare sul rispetto della costituzione di questo Statuto e sul rispetto del mantenimento dei doveri delle cariche istituzionali. Ha inoltre il compito di essere giudice nei processi aperti dagli utenti per irregolarità (incostituzionalità) di un DDL o legge approvata o per irregolarità su alcuni punti del presente documento o degli altri Regolamenti (o documenti) del forum.
b) La Corte Costituzionale può, nel caso che il Presidente della Repubblica e le altre cariche governative e parlamentari non ottemperino ai doveri sanciti per le loro cariche,
processare e poi destituire con l’approvazione del Parlamento queste istituzioni.
c) I componenti della corte hanno pari diritti e doveri compreso il presidente della corte ovvero Presidente della Repubblica: durante le votazioni di decisioni con corte riunita all’unanimità vige la regola di approvazione per maggioranza, sarà compito del Presidente della Repubblica comunicare la decisione della corte.
d) La Corte Costituzionale di Giustizia assume anche l'obbligo di regolamentare la sezione stampa e la sezione tv (vedi apposito Regolamento).
Articolo 18: SALVAGUARDIA DELLA DEMOCRAZIA
Il presente documento può essere modificato in ogni suo articolo (e/o comma) fatta eccezione per l’articolo 1 (ad eccezione del comma g) ed il presente. La salvaguardia della libertà e della democrazia non possono essere oggetto di revisione costituzionale.
Articolo 19: MODIFICA DELLO STATUTO
a) Il presente Statuto può essere modificato per iniziativa parlamentare o governativa (compreso Sportello Ascolto). La legge di modifica dovrà essere approvata dai ¾ dei mebri totali di ciascuna delle due Camere.
b) Non potranno essere assolutamente modificati gli articoli 1 (ad eccezione del comma g) e 18 dello Statuto.
NORME TRANSITORIE
1)Ogni irregolarità sopraggiunta finora per effetto del vecchio testo dello Statuto non può essere oggetto di apertura di un processo. Si potranno aprire processi solo per verificare la costituzionalità dei DDL o leggi approvate nelle precedenti legislature.
2) Nella sesta legislatura la Camera dei Deputati sarà formata da 11 membri totali mentre il Senato della Repubblica sarà formato da 7 membri totali.
Primo Firmatario
Thomas
Ospite- Ospite
Re: [b][b][b][DDL N.20][Res Publica]Modifiche allo Statuto[/b][/b][/b]
Non capisco dove sia la difficoltà nel copiare il testo del DDL così come era stato pubblicato nella sezione "Richieste DDL" (giustificato e tutto il resto). Lasciamo perdere.
Sono comunque favorevole naturalmente e ho votato SI.
Sono comunque favorevole naturalmente e ho votato SI.
Re: [b][b][b][DDL N.20][Res Publica]Modifiche allo Statuto[/b][/b][/b]
Questo DDL è stato approvato???
La Corte Costituzionale di Giustizia poi si deve riunire per l'abrogazione del vecchio testo e la promulgazione del nuovo testo. Forza però. Bisogna fare tutto prima del 5 settembre altrimenti cambia tutto per le elezioni (numero parlamentari, ecc...)!!!!!!!!!! Chiedo a Daniele Barison (segretario alla Presidenza della Repubblica) di convocare URGENTEMENTE la seduta alla Corte.
Grazie,
Thomas.
La Corte Costituzionale di Giustizia poi si deve riunire per l'abrogazione del vecchio testo e la promulgazione del nuovo testo. Forza però. Bisogna fare tutto prima del 5 settembre altrimenti cambia tutto per le elezioni (numero parlamentari, ecc...)!!!!!!!!!! Chiedo a Daniele Barison (segretario alla Presidenza della Repubblica) di convocare URGENTEMENTE la seduta alla Corte.
Grazie,
Thomas.
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