[DDL N.6][Economia]Manage pubblici ed imprese pubbliche
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[DDL N.6][Economia]Manage pubblici ed imprese pubbliche
E' convocata dalle ore 21.05 di giovedì 16 luglio alle ore 21.05 di domenica 18 luglio la settima seduta del Senato della Repubblica dove si vota il DDL N.6. Vista l'importanza dell'evento confido nella partecipazione di tutti i senatori.
CAPO IV
Manager pubblici, imprese pubbliche
Manager pubblici, imprese pubbliche
Articolo 1: Compensi e indennità managar pubblici
a) Le indennità e i compensi degli organi di autogoverno pubblici di tutti i comparti ministeriali non possono superare i 300 mila euro lordi in totale.
b) L’articolo 1 comma a entrerà a regime dall’ 1 gennaio 2011, ma la riduzione di stipendio mensile avverrà già dall’entrata in vigore della legge.
c) Sono esclusi dall’articolo 1 comma a i politici.
b) L’articolo 1 comma a entrerà a regime dall’ 1 gennaio 2011, ma la riduzione di stipendio mensile avverrà già dall’entrata in vigore della legge.
c) Sono esclusi dall’articolo 1 comma a i politici.
Articolo 2: Dividendi delle società statali
a) Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all’entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l’ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all’importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l’eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
b) Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
c) L’attuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
b) Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
c) L’attuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Articolo 3: organi di autogoverno in imprese pubbliche
a. Gli organi di autogoverno di aziende a soggetto giuridico ed economico pubblico non possono avere compensi e indennità per un valore totale maggiore a 300.000,00 €, fanno eccezione i premi di produttività i quali possono essere distribuiti dall'azienda ma dietro indicazioni del ministero dello sviluppo economico il quale per decidere la somma da far destinare al mangar dovrà basarsi sulle seguenti informazioni :
-l'azienda non deve essere in negativo
-l'azienda non deve avere un crollo delle entrate superiore al 10%
-l'azienda non deve avere grosse liquidazioni di personale
b. Il risparmio dato dall’articolo 7 comma a finirà per il 40% nel bilancio di Stato alla voce entrate e il restante 60% resterà all’azienda di cui fa parte il dipendente soggetto a riduzione di stipendio.
-l'azienda non deve essere in negativo
-l'azienda non deve avere un crollo delle entrate superiore al 10%
-l'azienda non deve avere grosse liquidazioni di personale
b. Il risparmio dato dall’articolo 7 comma a finirà per il 40% nel bilancio di Stato alla voce entrate e il restante 60% resterà all’azienda di cui fa parte il dipendente soggetto a riduzione di stipendio.
Primo firmatario
Alessimaga
Alessimaga
Re: [DDL N.6][Economia]Manage pubblici ed imprese pubbliche
Seduta parlamentare chiusa.
DDL approvato al Senato.
La seduta è stata sospesa prima dei previsti termini poichè sono intervenuti nella votazione tutti e 5 i componenti di questa camera, come da articolo 10 fase deliberativa comma d) dello Statuto:
DDL approvato al Senato.
La seduta è stata sospesa prima dei previsti termini poichè sono intervenuti nella votazione tutti e 5 i componenti di questa camera, come da articolo 10 fase deliberativa comma d) dello Statuto:
d) Si vota in un sondaggio apposito che sarà aperto per la durata di tre giorni consecutivi (a meno che i parlamentari non abbiano già votato prima dei tre giorni; in tale caso la seduta sarà sospesa appena non si avrà ricevuto il voto di ciascun componente di quella camera).
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