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DDL sull'evasione contributiva e il lavoro nero (n.5 della manovra economica)

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DDL sull'evasione contributiva e il lavoro nero (n.5 della manovra economica) Empty DDL sull'evasione contributiva e il lavoro nero (n.5 della manovra economica)

Messaggio  alessimaga Dom 11 Lug 2010 - 19:19

CAPO V
(Norme anti evasione)


Articolo 1 (Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo)
a. I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
b. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l’altro, nella segnalazione all’Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all’INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l’istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione;
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l’approvazione entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
c. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio ai fini dell’attuazione del comma 12 dell’articolo 19.
d. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:
“L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all’articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.”;
b) al terzo comma, primo periodo, dell’articolo 44, le parole da “Il comune” a “segnalare” sono sostituite dalle seguenti: “Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala”, e il periodo: “A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stesso.” è abrogato;
c) il quarto comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:
“Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.”;
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 44;
e) l’articolo 45 è abrogato.
e. All’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con l’INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all’esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l’accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.”;
c) è abrogato il comma 2-ter.
f. All’articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “33 per cento”;.
g. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d’intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.
h. Resta fermo il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo.
i. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all’accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento.

Articolo 2 (Incrocio tra le basi dati dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa)
a. Al fine di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell’INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
b. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite Articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all’articolo 4 ed all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole “centro di servizio” sono aggiunte le seguenti: “o altre Articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell’Agenzia.”.

Articolo 3 (ordinanza anti evasione nelle attività commerciali)
a. I commercianti condannati per evasione fiscale subiscono un ammenda che ammonta al totale dell’evaso con l’aggiunta del 110% dello stesso oltre ad una condanna della restrizione della libertà personale in caso la somma evase superi i 50.000,00 € che va dai 3 anni ai 10 anni
b. La guardia di finanza nel triennio 2010-2011-2012 deve effettuare un totale di 700.000,00 mila controlli ad attività commerciali con le modalità già esistenti e con l’aggiunta delle seguenti:
1. Richiesta di fatture fiscali, ricevute fiscali e richieste di scontrini fiscali ai clienti uscenti dalle attività commerciali, per i clienti che ne saranno sprovvisti scatterà un pari al bene acquistato con l’aggiunta del 30%; al commerciante scatterà invece l’ammenda descritta al comma a dell’articolo 10
2. Gli uomini della guardia di finanza possono acquistare beni o servizi da attività commerciali vestiti in borghese e in caso il gestore non rilascerà dovuto documento fiscale subirà un ammenda dai 2,00 € ai 7.000,00 €.

Articolo 4 (Aggiornamento dell’accertamento sintetico)
a. Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
“L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.”.

Articolo 5 (Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”)
a. Le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

Articolo 6 (Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”)
a. La programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta.
b. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore Né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

Articolo 7 (ricompensa anti-evasione)
a. Qualunque cittadino (italiano o straniero), impresa pubblica o privata può denunciare un cittadino italiano di evasione fiscale e in caso la denuncia porta alla condanna di uno o più cittadini per evasione il cittadino denunciante riceverà il 30% del totale evaso.
b. Lo Stato al cittadino denunciante assicura il pieno anonimato
c. La denuncia effettuata dal cittadino denunciante non dovrà essere inviata al cittadino denunciato, per tanto il cittadino denunciato non deve essere a conoscenza della denuncia a suo carico in modo da assicurare la riservatezza del denunciante come stabilito dall’articolo 14 comma b.
d. Qualora il cittadino denunciante è implicato nell’evasione come soggetto passivo (cliente) non avrà ripercussione giudiziarie ma la ricompensa stabilita all’articolo 14 comma a verrà ridotta del 10%.

Articolo 8 (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)
a. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemila.
b. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l’efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’articolo 49, al comma 13, le parole: “30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2011”;
b) all’articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.”.
c. Per rafforzare l’efficacia dell’articolo 15 comma a l’importo di duemila euro è mensile, per tanto ogni cittadino sul suolo italiano non può prelevare da conti bancari più di duemila euro al mese.

Articolo 9 (lavoro nero)
a. Sono dichiarati lavori in nero per tanto lavori irregolari tutte le varie tipologie di lavoro non svolte in orari di lavori o svolte nell’esercizio illegale di un’attività eludendo il diritto fiscale, l’insieme di mansioni svolte da un lavoratore (dipendente o autonomo) sconosciuto alla Pubblica Amministrazione poiché non registrato presso i Centri per l’Impiego o gli istituti previdenziali.
b. Non costituisce lavoro irregolare il ritardato pagamento dei contributi previdenziali purché esso non superi il ritardo di 120 giorni dalla scadenza di pagamento
c. I lavoratori dipendenti che svolgono mansioni irregolari devono denunciare il datore di lavoro, in caso contrario scatta una sanzione anche per il lavoratore irregolare pari al 10% del totale guadagnato lavorando irregolarmente.
d. I lavoratori immigrati che denunciano il proprio datore di lavoro per avergli fatto svolgere lavori che la legge definisce irregolari acquisiscono la cittadinanza italiana, con tutti i diritti e doveri che essa comporta, non appena le forze dell’ordine accertino che la denuncia dica il vero.
e. Alle pene già fissate per i casi di utilizzo di manodopera irregolare descritte all’articolo 36 bis della legge n. 248 del 2006 in “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” sono aggiunte le seguenti:
- Pena della restrizione della libertà personale del datore di lavoro dai 90 giorni ai 4 anni
- Aumento del 50% delle pene pecuniarie in caso tra la manodopera irregolare ci siano minori di 18 anni o si siano verificati casi di maltrattamento sui dipendenti
f. La guardia di finanza e tutte le forze dell’ordine si impegnano negli anni 2010-2011-2012 ad effettuare 70.000 controlli presso attività economiche di cui 30.000 presso attività economiche a carattere edilizio.

Primo firmatario
Alessimaga

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Messaggio  daniele barison Lun 12 Lug 2010 - 11:57

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