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[DDL N.25][Res Publica]Modifiche allo Statuto

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Messaggio  Thomas Mar 1 Giu 2010 - 11:38

E' convocata dalle ore 13.40 di martedì 1 giugno alle ore 13.40 di venerdì 4 giugno la ventisei-esima seduta della Camera dei Deputati dove si vota il DDL N.25. Vista l'importanza dell'evento confido nella partecipazione di tutti i deputati.

Tale DDL per essere approvato richiede il voto favorevole dei 3/4 di tutti i componenti della camera.

Le parti modificate sono in rosso.

STATUTO DI RES PUBLICA COMPRENSIVO DELLE MODIFICHE


Articolo 1: PRINCIPI FONDAMENTALI
a) Res Publica è una federazione virtuale (sul web) di associazioni politiche (non collegate ai partiti esistenti nella realtà), nel quale i parlamentari eletti, il Presidente del Consiglio e i Ministri possono proporre leggi e decreti volti a rendere più armoniosa e regolare la vita dei cittadini attraverso provvedimenti che tendono a migliorare la società.
b) Res Publica è esperienza di democrazia, di libertà, di convivenza civile. Non sono ammessi all’interno di esso comportamenti dittatoriali, eversivi, terroristici.
c) Res Publica non riceve finanziamenti da alcun ente (sia esso pubblico o privato), l’attività finanziaria è inesistente, in quanto gli spazi offerti sul web sono gratuiti.
d) Tutti i Regolamenti e tutti gli organi istituiti tramite Res Publica devono avere fede nei principi di questo Statuto che pertanto costituisce la base dei valori di Res Publica.
e) Res Publica è composta da quattro organi istituzionali: l’Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), il Consiglio dei Ministri (composto dal Presidente del Consiglio e dai suoi Ministri), la Corte Costituzionale di Giustizia e il Presidente della Repubblica.
f) Per poter giocare e sfruttare al massimo il forum, è necessario registrarsi cliccando su \"Registrazione\" nella barra superiore. Una volta seguito il processo di iscrizione passo a passo, si può finalmente iniziare a giocare a Res publica. Per prima cosa, è necessario presentarsi alla comunità: bisogna andare su \"Presentazioni\" e inserire il messaggio seguendo le modalità del primo post.
g) Fatta la presentazione, finalmente si può iniziare il gioco vero e proprio. Ora l\'utente può iniziare a percorrere due diverse strade (si possono modificare senza problemi in qualsiasi momento, basta avvisare un amministratore): o la vita politica o la vita giornalistica. La differenza principale sta nel fatto che un giornalista avrà accesso alle aree riservate ai media, potrà scrivere articoli per il suo giornale e richiedere interviste mentre il politico potrà partecipare in maniera diretta alla vita parlamentare di Res Publica.

Articolo 2: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) unito in seduta comune. Tale seduta ha l’obbligo di essere aperta per almeno tre giorni consecutivi, affinché tutti i parlamentari intervengano ed esprimano il loro voto (favorevole, contrario o astensione). Sarà eletto Presidente della Repubblica colui che avrà ricevuto il numero maggiore dei voti. Qualora due o più candidati ricevano lo stesso numero dei voti si procederà con i ballottaggi tra i candidati con uguali voti finché non sarà eletto un Presidente della Repubblica.
b) Possono candidarsi alla Presidenza della Repubblica tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l\'impegno sottoscrivendo il seguente documento. Il candidato alla Presidenza della Repubblica deve aver ricoperto incarichi governativi, parlamentari o giudiziali e deve aver scritto un numero minimo di 100 messaggi.
c) Per potersi candidare alla Presidenza della Repubblica è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che dovrà informare tutti gli utenti.
d) Non è possibile candidarsi più di tre volte consecutive alla Presidenza della Repubblica, a meno che non si trovano altri candidati.
e) Le elezioni per il rinnovo del Presidente della Repubblica sono convocate ogni cinque mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano una nuova elezione del Presidente della Repubblica: rinuncia del Presidente, malattia o allontanamento dal forum per più di venti giorni del medesimo.
f) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
g) I candidati devono presentare entro 7 giorni prima delle elezioni la propria candidatura e una dichiarazione rivolta al suo operato in caso di vittoria.

Articolo 3: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
a)L\'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all\'ultimo giorno di voto nelle elezioni da parte del Parlamento.
b) Il Presidente è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare.
c) Il Presidente della Repubblica ha il compito di verificare i DDL proposti dal Consiglio dei Ministri, i DDL proposti dai singoli parlamentari o dai gruppi parlamentari (anche quelli che sono stati presentati attraverso lo Sportello Ascolto), verificare che il Governo rispetti le norme stabilite in questo Statuto, verificare che tutte le leggi approvate non vadano in controtendenza con questo documento, con la Costituzione Italiana e con leggi approvate precedentemente (in quest\'ultimo caso verrà abrogata la legge precedente) e salvaguardare l\'attività nel rispetto delle regole di questo Statuto.
d) Nel caso il Presidente della Repubblica non ottemperi ai doveri sanciti, potrà essere giudicato e processato dalla Corte Costituzionale di Giustizia e/o dovrà dimettersi immediatamente e si ricorrerà alle elezioni da parte del Parlamento in sede comune. Se il Presidente della Repubblica non ha intenzione di dimettersi, è il Parlamento che deve fare in modo che il medesimo non ricopra più la carica che ha svolto fino a quel momento.
e) Il Presidente della Repubblica può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi. In tale periodo l’attività del forum sarà affidata al Segretario per la Presidenza della Repubblica; se tale figura non venisse nominata spetta al Presidente del Consiglio in carica ricoprire il ruolo vacante.
f) E’ dovere del Presidente della Repubblica avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
g) Il Presidente della Repubblica è obbligato a prendere in considerazione tutte le proposte di legge redatte da qualsiasi parlamentare eletto.
h) Il Presidente della Repubblica è tenuto al controllo e alla verifica delle votazioni riguardanti le leggi proposte e votate dal Parlamento con relativa pubblicazione dei risultati stessi in appositi articoli. Qualora la legge fosse approvata, è compito del Presidente della Repubblica (o dell\'Amministratore del forum) inserirla e pubblicarla nell’apposita categoria “Leggi approvate” numerandola e dividendola secondo i metodi pre-stabiliti o è compito di un incaricato dallo stesso.
i) Il sito web ufficiale del forum di Res Publica deve essere sempre aggiornato e gestito dall\'amministratore sotto il controllo del Presidente della Repubblica in carica.
l) Il Presidente della Repubblica può nominare in suo aiuto un Segretario alla Presidenza della Repubblica, che avrà il compito di aiutare il presidente a compiere i doveri previsti e che lo sostituirà in caso di assenza del Presidente. Il segretario potrà essere nominato fra i componenti di governo e parlamento.
m) Il presidente della repubblica dopo aver nominato le cariche descritte nel comma l) può istituire l’ufficio di presidenza della repubblica che sarà quindi composto in primis dal Presidente della Repubblica che lo dirige, dal Segretario alla Presidenza della Repubblica, dall\'Amministratore e da eventuali moderatori del forum (vi possono essere massimo n.4 moderatori). I moderatori devono essere scelti dal forum e devono appartenere a gruppi politici diversi.
n) Dopo le elezioni il Presidente della Repubblica, oppure su delega il suo segretario, sono tenuti a pubblicare un articolo “Elenco Parlamentari Legislatura XXXXXXX” nel quale elenca tutti parlamentari delle due camere.


Articolo 4: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a) E’ eletto Presidente del Consiglio colui che ottiene più voti a seguito delle elezioni virtuali convocate dal Presidente della Repubblica in carica. Le elezioni virtuali sono aperte a tutti coloro che si sono iscritti al forum di Res Publica fino a una settimana prima dalla data delle elezioni. Le elezioni devono avere durata obbligatoria di tre giorni consecutivi. Ogni partito (o lista o coalizione di partiti) candidato deve indicare prima delle elezioni il nome del candidato Premier che appoggia (che non deve essere obbligatoriamente il Leader dello stesso partito o di uno dei partiti che fanno parte della lista o coalizione). Il voto è segreto.
b) Possono candidarsi alla Presidenza del Consiglio tutte le persone di qualunque età, di qualsiasi nazionalità che intendono mantenere l\'impegno sottoscrivendo il seguente documento.
c) Per potersi candidare alla Presidenza del Consiglio del Parlamento virtuale è necessario presentare la propria decisione al Presidente della Repubblica in carica che lo dovrà rendere noto a tutti.
d) E\' possibile candidarsi più volte alla Presidenza del Consiglio, per un massimo di tre volte consecutive, a meno che tutti i membri del partito (o lista) di appartenenza del candidato Premier decidano di riconfermare all\'unanimità le sue succesive candidature consecutive.
e) Le elezioni per il rinnovo del Parlamento e della figura del Premier sono convocate ogni tre mesi a meno che non si verifichino i seguenti casi che impongano elezioni anticipate: caduta del governo (si parla di caduta di governo quando questo non è riuscito a far approvare tre DDL proposti dai membri della maggioranza durante la legislatura - al terzo DDL non approvato in Senato scatta la caduta di governo; si può anche parlare di caduta di governo quando il Presidente della Repubblica ritiene che non ci siano le condizioni per procedere l\'attività governativa quando vi sono numerosi assenteisti di maggioranza oppure quando il governo non è coeso e si sono provocate rotture nel partito o coalizione di maggioranza), rinuncia del Presidente, malattia o morte del medesimo.
f) Se il Premier si dimette, in ogni caso, il suo successore (in carica fino al termine ultimo del mandato del Premier precedente) verrà indicato dal Presidente della Repubblica, in intesa con i partiti della maggioranza. Il premier indicato dovrà seguire le procedure contenute nei commi b), c) dell’articolo 6 del presente documento. Nel caso il governo non ottenga la fiducia si ricorre a elezioni anticipate.
g) La candidatura è gratuita. Non si è retribuiti per il lavoro svolto.
h) I candidati devono presentare entro 7 giorni prima delle elezioni la propria candidatura.

Articolo 5: DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
a)L\'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio è da considerarsi avvenuto il giorno successivo all\'ultimo giorno di voto nelle elezioni virtuali.
b) Il Premier è tenuto, dopo essersi insediato, a fare un discorso di inizio Legislatura e di saluti all’Assemblea Parlamentare nel quale delinea le linee guida del suo governo e presenta i Ministri.
c) Il Premier può proporre leggi su ogni ambito relativo ai Ministeri da lui scelti. Può proporre al massimo quattro leggi ogni settimana. Nel caso in cui superi questo limite i parlamentari sono tenuti a non prendere in considerazione la proposta di legge eccedente.
d) Il Premier può destituire ministri a suo piacimento. In ogni caso deve motivare la sua decisione in una seduta parlamentare straordinaria e spetterà al Presidente della Repubblica valutare se le motivazioni sono accettabili o meno. Nel caso in cui le motivazioni venissero respinte, spetterà all’intera Assemblea Parlamentare (Camera dei Deputati e Senato della repubblica in seduta comune) valutare se accettare o meno il rimpiazzo del Ministro. In questo caso ci si riferisce alla maggioranza del 50% +1 dei votanti.
e) Nel caso il Premier non ottemperi ai doveri sanciti dovrà dimettersi immediatamente e si dovrà rendere effettivo il comma f) dell’articolo 4 di questo documento.
f) Il Premier può assentarsi per motivi personali o per viaggi di lavoro o per altri motivi al massimo per 16 giorni lavorativi. Per assenze superiori ai quattro giorni potrà incaricare temporaneamente e solo per il periodo della sua assenza il Vicepresidente del Consiglio che è scelto ad inizio legislatura fra i quattro ministri del suo governo, il quale non potrà avvalersi ovviamente delle prerogative espresse nei punti 5.b, 5.d, 5.g, 6.a, 6.b, 6.c .
g) Il Premier, dopo la formazione del governo, è tenuto a pubblicare un articolo nel quale elenca il nome dei Ministri col relativo Ministero, ed eventuali altre deleghe ministeriali.
h) Il Premier gode degli stessi diritti dei parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
i) E’ dovere del Premier avere cura di questa Costituzione, di rispettarla e di farla rispettare.
l) Il Premier può convocare sedute parlamentari straordinarie (sia alla Camera che al Senato) per discutere di situazioni urgenti di attualità. Tali sedute parlamentari devono avere la durata di cinque giorni consecutivi e si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali.
m) Il Premier può essere eletto anche all’interno del Parlamento con il ruolo di Deputato o Senatore.
n) Il Presidente del Consiglio può anche provvedere, in comune accordo con il Presidente della Repubblica, alla creazione di varie feste nazionali virtuali miranti a rafforzare lo spirito di aggregazione.
o) Il Presidente del Consiglio è obbligato a tenere una conferenza ogni tre settimane per informare tutti gli utenti dell’andamento dell’attività parlamentare di Res Publica.
p) Il Presidente del Consiglio è obbligato a convocare una seduta parlamentare quando chiunque utente abbia presentato un DDL (sempre che questo sia stato accettato dal Presidente della Repubblica). Le sedute parlamentari devono avere la durata di tre giorni consecutivi. Le sedute si possono svolgere anche nei giorni festivi, oltre che feriali.

Articolo 6: FORMAZIONE DEL GOVERNO
a) Il Presidente del Consiglio eletto avrà cinque giorni di tempo, a partire dal suo insediamento ufficiale, per formare il nuovo governo. Il compito del premier è il seguente: stabilire i Ministri. Inoltre il Presidente del Consiglio svolge le stesse funzioni degli altri parlamentari eletti.
b) All\'interno di questa settimana il Presidente del Consiglio è obbligato a richiedere il voto di fiducia a tutti i neo-parlamentari eletti dell\'Assemblea del Parlamento virtuale.
c) Nel caso in cui il Premier non ottiene la maggioranza di voti nella fiducia (corrispondente al 50% +1 dei voti favorevoli di tutti i votanti) è obbligato a dimettersi e successivamente si rende effettivo il comma f) dell’articolo 4 di questo documento. Il voto di fiducia deve essere ottenuto sia alla Camera che al Senato. Devono essere stati concessi tre giorni per votare tale fiducia.
d) Il Premier non può ricoprire anche la carica di Presidente della Repubblica.

Articolo 7: MINISTERI E MINISTRI
a) I Ministri sono le persone scelte dal Presidente del Consiglio tra i parlamentari eletti. I ministri non devono superare i quattro elementi. I Ministeri da formare sono: Ministero dell’Economia, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia. I quattro ministri possono essere integrati dal Presidente del Consiglio a ricoprire altre materie ministeriali oltre a quelle principali assegnate. Queste materie sono: 1) affari esteri, 2) istruzione,università, ricerca e beni colturali, 3)lavoro, salute e politiche sociali, 4)ambiente, infrastrutture, sviluppo energetico e tecnologico.
b) In caso di dimissioni di un ministro, il suo posto è preso da un parlamentare scelto dal Presidente del Consiglio o dall\'assemblea del Parlamento virtuale anche tra i rappresentanti dell\'opposizione e, più in generale, anche da un parlamentare non facente parte del partito che governa.
c) Un ministro gode degli stessi diritti degli altri parlamentari e deve rispettare i doveri degli stessi.
d) I Ministri possono avanzare un DDL, pubblicandolo in modo chiaro nel sito web di Res Publica tramite il Presidente del Consiglio. La loro proposta di legge può avere una introduzione generale sulla materia in questione ma alla fine della proposta di legge, il Ministro è tenuto a formulare in pochi chiari punti la sua proposta che potrà essere così discussa dal Parlamento e votata (solo dopo l’assenso del Presidente della Repubblica).
e) Ogni ministro è tenuto obbligatoriamente a proporre come minimo due leggi per legislatura e nella materia di competenza ministeriale. Sarà compito della corte costituzionale di giustizia, dell’Assemblea Parlamentare e del Premier controllare che ogni ministro rispetti queste condizioni. Nel caso non rispetti questo dovere non potrà essere nominato Ministro nella legislatura successiva, qualunque sia il governo in carica.

Articolo 8: DIRITTI E DOVERI DEI PARLAMENTARI
a) Possono essere candidati parlamentari persone di qualunque età e nazionalità.
b) Per votare ed essere votati, l\'utente dovrà iscriversi ad un partito tramite il comando \"Gruppi\" posto nella barra dei menu (ciò permette l\'accesso all\'area riservata del partito). Scelto il partito, egli potrà candidarsi alla Presidenza del partito o candidarsi per le prossime elezioni. Ogni partito potrà scegliere il suo inno, il suo simbolo e i suoi programmi.
c) Sono considerati parlamentari (con il titolo di “onorevole”) tutte le persone che sono riconosciute da Res Publica in riferimento alle varie liste dei candidati. Nelle Camere i leader dei partiti hanno la precedenza sul primo seggio attribuito al gruppo politico, si susseguono le altre cariche in graduatoria nel partito per gli altri seggi attribuiti e successivamente se sono semplici iscritti devono essere nominati quelli con il maggior numero di messaggi nel partito o comunque quelli che sono maggiormente attivi nel forum (vanno considerati anche i DDL formulati dagli stessi). Tutti i componenti del partito si possono candidare e poi essere posti in lista in base alla graduatoria. Il Parlamento è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica: il primo composto dal 25% degli iscritti totali al forum, il secondo da dieci membri. Il numero minimo di parlamentari che si possono eleggere è sette alla Camera e cinque al Senato. Il numero dei parlamentari può essere modificato con apposite norme transitorie approvate in Parlamento o con decreti legislativi (poi convertiti in legge dal Parlamento). Le eventuali norme transitorie o decreti devono essere approvati in Parlamento prima dell'inizio della legislatura. I decreti per essere convertiti in legge devono ricevere sempre la maggioranza dei 3/4 dei parlamentari partecipanti. Va precisato, pertanto, che il numero dei parlamentari (sia deputati che senatori) non può variare a legislatura in corso.
d) Gli onorevoli hanno la possibilità di: proporre delle leggi; commentare semplicemente la legge e fare commenti sulla vita politica; votare i DDL e proporre emendamenti.
e) Gli onorevoli sono tenuti al rispetto delle regole e dell’impegno preso. Non è prevista alcuna indennità per il lavoro svolto.
f) I parlamentari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute di Res Publica. Nel caso in cui un parlamentare, senza preavviso, non partecipa a tre sedute consecutive (o per più di un mese di assenza) sarà valutata la sua ammonizione da parte della Corte Costituzionale di Giustizia e dal Presidente della Repubblica. Se si ripete il caso, il parlamentare si dichiara destituito automaticamente dal suo incarico. Il suo seggio potrà essere sostituito da un componente deciso dal partito di provenienza. L\'ammonizione di un parlamentare, qualora questo non venga mai espulso, sussiste per due legislature consecutive dopo di che l\'ammonizione decade.
g) Gli onorevoli hanno diritto a non partecipare ad alcune sedute parlamentari per motivi di salute, vacanze, studio, ecc… In tal caso devono avvisare il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio almeno due giorni prima dell’inizio della seduta e quest’ultimo deve comunicarlo a tutti gli altri parlamentari tramite il sito web.
h) Un parlamentare (incluso il Premier) può svolgere la funzione di Deputato o Senatore ma non tutte e due contemporaneamente.
i) Si può essere nominati parlamentari anche a legislatura in corso ma solo se in sostituzione a un parlamentare dimesso o non facente parte più di quella Assemblea. Il posto verrà preso dal parlamentare che viene subito dopo nella lista dei candidati, presentata prima delle elezioni, del partito di cui fa parte il dimissionario oppure da un altro membro del Partito. Nel caso in cui non si trova un parlamentare sostituto verrà ufficializzato un posto vuoto nel Parlamento di Res Publica.

Articolo 9: PARTITI
a) Sono ammessi al Parlamento tutti i partiti seguendo un sistema elettorale di tipo maggioritario secondo il sistema elettorale vigente.
b) I Partiti hanno la possibilità di fare propaganda, di commentare sulle sezioni a loro dedicate la vita politica di Res Publica ma non hanno potere a livello di votazione in aula. Il potere è espresso dai singoli parlamentari, che hanno il dovere morale di richiamarsi alle indicazioni del Partito o della Coalizione di Partiti.
c) Ogni partito presente in Parlamento deve avere obbligatoriamente un suo Presidente (e un Vice-Presidente) che rappresenti i parlamentari eletti di quel determinato partito. Le persone che svolgono suddetti ruoli devono comunque essere stati inseriti nella lista dei parlamentari di partito prima delle elezioni virtuali. Per stabilire chi sarà il Leader del partito, si ricorrerà alle elezioni interne. Ogni membro del partito può candidarsi per la presidenza, basta che informi il Leader in carica della sua candidatura entro cinque giorni dalle votazioni. Il voto sarà aperto dal Leader del partito e ogni partito sceglie quando e in che modo svolgere le votazioni. Vincerà il candidato con più voti.
d) Le persone di una lista parlamentare non si possono candidare con nessun altro partito. E' consentito, però cambiare partito di appartenenza durante la legislatura in corso.
e) Il Presidente del Consiglio può anche fare le veci di Presidente di un Partito.
f) Ogni partito deve obbligatoriamente avere un suo Statuto contenente le regole fondamentali per l’elezione del Leader di Partito e per tutti gli altri aspetti legati all’attività del partito stesso. Inoltre ogni partito deve avere un suo programma elettorale da presentare alle elezioni.
g) Il Presidente di un Partito può richiedere alla Corte Costituzionale di Giustizia (tramite un documento contenente tutte le motivazioni dettagliate) il potere di destituire un utente del proprio partito eletto in Parlamento con il ruolo di deputato o senatore (indipendentemente dalla volontà di quest\'ultimo) se questo ha espresso volontà di dimissioni dal partito senza mettere in pratica ciò che ha detto o se questo non interviene alle sedute per un tempo superiore alle 2 settimane (salvo che questo abbia comunicato un periodo di assenza al Premier e Presidente della Repubblica). La Corte valuterà le motivazioni e deciderà di conseguenza.

Articolo 10: ITER DELLE LEGGI
a) L\'iter delle leggi ordinarie consiste in tre fasi distinte:

Fase dell\'iniziativa
La fase dell\'iniziativa consiste nell\'esercizio da parte di determinati soggetti di sottoporre progetti di legge al Parlamento di Res Publica. E\' riconosciuto tale potere al Consiglio dei Ministri e ai membri della Camera e del Senato (sia i gruppi parlamentari sia i singoli onorevoli). Ogni DDL deve essere proposto al Presidente della Repubblica in carica e in fondo a destra di tale documento ci deve essere obbligatoriamente la firma del Primo firmatario ed eventualmente anche degli altri firmatari. Ogni DDL prima che venga proposto deve essere stato approvato dalla maggioranza dei membri del Partito di appartenenza di colui che propone il progetto di legge.

Fase di presentazione
Il DDL deve essere presentato al Presidente della Repubblica che verificato il contenuto lo sottoporrà ai voti secondo le norme previste da questo articolo.

Fase deliberativa
a)La fase deliberativa comincia quando il Presidente del Consiglio fa esaminare alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica poi i DDL pervenuti. La legge viene approvata quando ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei deputati e successivamente dei senatori. Quando però un DDL rientra nelle competenze di un Ministero, il ministro in carica deve formulare una discussione di almeno cinque righe sul progetto spiegando anche se è favorevole o contrario. Tutti gli altri parlamentari possono fare un discorso più o meno lungo. Qualora questo DDL non venga approvato alla Camera si procederà ad una riformulazione del DDL da parte del Consiglio dei Ministri per poi essere riproposto alla Camera dei Deputati prima e al Senato della Repubblica dopo. Entro due giorni dalla pubblicazione del DDL nella sezione \"Richieste DDL\" tutti i gruppi parlamntari possono presentare degli emendamenti al testo originale che devono essere accettati o respinti dal Presidente della Repubblica (dal punto di vista della costituzionalità degli emendamenti). Successivamente il DDL verrà votato prima alla Camera e poi al Senato: si vota ogni singolo emendamento e poi il DDL integrato con gli eventuali emendamenti approvati. Se gli emendamenti dovessero pervenire mentre la seduta è iniziata, questa sarà sospesa e successivamente ci sarà una nuova votazione (sempre con lo stesso metodo e cioè: votazione di ogni singolo emendamento e successivamente votazione del DDL integrato con gli eventuali emendamenti approvati). Ogni partito, lista o coalizione può presentare al massimo quattro emendamenti ad una legge.
b) Per presentare uno o più emendamenti è necessario preparare un progetto in cui si specifica quale articolo o quale parte si vuole modificare e il testo sostitutivo.
c) In mancanza di approvazione di una proposta di legge questa può essere presentata una ed una sola altra volta all’Assemblea con lo stesso testo.
d) Si vota in un sondaggio apposito che sarà aperto per la durata di tre giorni consecutivi (a meno che i parlamentari non abbiano già votato prima dei tre giorni; in tale caso la seduta sarà sospesa appena non si avrà ricevuto il voto di ciascun componente di quella camera). Ecco le opzioni di voto: VOTO SI, VOTO NO o MI ASTENGO.
e) La legge può essere votata anche da colui che la propone e dal Presidente del Consiglio.
f) E’ compito del Presidente della Repubblica vigilare sul regolare ITER della legge.
g) Il giorno dopo la votazione il Presidente della Repubblica, in caso di approvazione della legge, la pubblica nella categoria “Leggi Approvate” del sito di Res Publica.
h) Se in una delle due camere la votazione, favorevoli e contrari, senza contare l’astensione, si presentasse nella stessa frequenza, la votazione si farà calcolo a camere unite, si determinerà l’approvazione oppure sarà respinta. Nel caso in tutte e due le camere si presentino per ogni una la stessa frequenza uguale di voti fra favorevoli e contrari, il DDL sarà respinto.

Articolo 11: DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI
a) Il Consiglio dei Ministri, convocato dal Premier, può approvare senza discussione parlamentare i decreti legge (in caso di urgenza per le norme contenute nello stesso decreto) e i decreti legislativi (nel caso in cui la materia della legge non si presta a discussione parlamentare).
b) Spetterà ai parlamentari, alla Corte Costituzionale di Giustizia e al Presidente della Repubblica vigilare che si rispetti il comma a) di questo articolo.
c) Se il Consiglio dei Ministri approva un decreto questo è reso definitivamente valido (e quindi si converte in legge) a seguito della discussione e della votazione dell’Assemblea parlamentare (sia Camera che Senato della Repubblica) che dovranno essere effettuati entro quindici giorni dalla data del decreto con lo stesso ITER delle leggi ordinarie.

Articolo 12: INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Tutti i parlamentari possono rivolgere interrogazioni parlamentari nei confronti del Presidente del Consiglio e/o dei Ministri. Le interrogazioni devono pervenire tramite un MP al Ministro in causa o al Presidente del Consiglio informando anche il Presidente della Repubblica. Il Ministro competente deve formulare una risposta durante la seduta. Il parlamentare richiedente ha facoltà di replica nella stessa seduta.

Articolo 13: POSSIBILITA’ DI INDIRE REFERENDUM ABROGATIVI
Un partito attraverso un proprio parlamentare può decidere di richiedere un referendum per abrogare una legge o parte di essa. Si possono abrogare anche gli articoli del presente Statuto. In tal caso si deve: pubblicare il testo del referendum sulla sezione piazza; il referendum per essere accettato dal Presidente della Repubblica e dalla corte costituzionale di giustizia deve essere firmato/commentato con dichiarazione “SOSTENGO IL REFERENDUM” dal 50% più uno di tutti gli utenti al forum. Una volta ottenuto il Referendum sarà obbligo del Presidente della Repubblica pubblicare il Referendum con relativo testo sul sito di Res Publica.

Articolo 14: FUNZIONE GIORNALISTI
Se l’utente ha scelto di diventare un giornalista, deve chiedere all\'amministratore il permesso di entrare nel gruppo riservato ai giornalisti. Successivamente, egli potrà scegliere un giornale, una stazione radio, un sito web o un canale tv e potrà scrivere articoli con un titolo in grassetto su interviste fatte o su conferenze stampa eseguite. I giornalisti non devono assolutamente modificare ciò che un politico ha detto: se ciò avvenisse, il politico può denunciare il giornalista alla giustizia. Possono essere approvati all\'interno del Parlamento appositi Regolamenti che definiscono meglio i ruoli dei giornalisti o regolamentano l\'area degli stessi (uno per la sezione stampa - per sezione stampa si intendono i giornali - e uno per la sezione tv). L\'approvazione di questi Regolamenti (così come eventuali successive modifiche) richiede la maggioranza semplice del 50%+1 di voti favorevoli.

Articolo 15: GIUSTIZIA
a)Qualsiasi utente registrato al forum, se nota qualche comportamento che non rispetta il regolamento, può denunciare un altro utente nella sezione \"Tribunale\". Qui, dopo che è stata postata la denuncia, ogni utente può dire la sua opinione in maniera civile fino a quando il giudice , che è il Ministro della Giustizia, non chiude l\'argomento.
b) Una volta concluso il processo, il Ministro della Giustizia deciderà se condannare o meno l\'imputato. Quando si sarà deciso, il Ministro renderà pubblica la sentenza nella sezione \"Sentenze\". In questa sezione è assolutamente vietato scrivere.
c) Se la sentenza di primo grado non è soddisfacente, sia l\'imputato sia l\'utente che ha denunciato possono chiedere di riaprire il caso nella sezione \"Appello\". I membri della Corte Costituzionale di Giustizia possono decidere se confermare la sentenza precedente o modificarla.
d) Se l\'imputato di un processo è il Ministro della Giustizia il giudice del primo grado sarà il Presidente della Repubblica e al secondo grado sarà la Corte Costituzionale di Giustizia (ma senza il Ministro della Giustizia).

Articolo 16 : LA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale di Giustizia è composta di diritto da tutti gli ex Presidenti della Repubblica, dal Presidente della Repubblica in carica, dal Ministro della Giustizia e da due parlamentari, uno di maggioranza e uno di opposizione.
b) La Corte Costituzionale di Giustizia è presieduta dal Presidente della Repubblica in carica.
c) Gli ex Presidenti della Repubblica sono membri di diritto alla corte a vita e possono dimettersi in caso di indisposizione.
d) Il ministro della giustizia assume di diritto la carica di giudice della corte fino al termine della carica ministeriale.
e) Sono chiamati dal Presidente della repubblica a comporre la corte costituzionale di giustizia due parlamentari, uno di maggioranza e un altro di opposizione. I due giudici/parlamentari possono dimettersi dalla carica di giudice o essere sostituiti con valida motivazione dal presidente della repubblica. I due giudici parlamentari sono nominati a inizio legislatura e mantengono la carica fino alla fine della legislatura.

Articolo 17: DIRITTI E DOVERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI GIUSTIZIA
a) La Corte Costituzionale ha il compito di giudicare sulle controversie all’interno dello Stato e fra le istituzioni stesse ed insieme al Presidente della Repubblica ha il compito di vigilare sul rispetto della costituzione di questo Statuto e sul rispetto del mantenimento dei doveri delle cariche istituzionali.
b) La Corte Costituzionale può, nel caso che il Presidente della Repubblica e le altre cariche governative e parlamentari non ottemperino ai doveri sanciti per le loro cariche,
processare e poi destituire con l’approvazione del Parlamento queste istituzioni.
c) I componenti della corte hanno pari diritti e doveri compreso il presidente della corte ovvero Presidente della Repubblica: durante le votazioni di decisioni con corte riunita all’unanimità vige la regola di approvazione per maggioranza, sarà compito del Presidente della Repubblica comunicare la decisione della corte.
d) La Corte Costituzionale di Giustizia assume anche l\'obbligo di regolamentare la sezione stampa e la sezione tv (vedi appositi Regolamenti).

Articolo 18: SALVAGUARDIA DELLA DEMOCRAZIA
Il presente documento può essere modificato in ogni suo articolo (e/o comma) fatta eccezione per l’articolo 1 ed il presente. La salvaguardia della libertà e della democrazia non possono essere oggetto di revisione costituzionale.

Articolo 19: MODIFICA DELLO STATUTO
a) Il presente Statuto può essere modificato con referendum, vedi articolo 13; oppure per iniziativa parlamentare o governativa. La legge di modifica dovrà essere approvata dai ¾ dei parlamentari partecipanti di ciascuna delle due Camere.
b) La legge di modifica se approvata dovrà essere controllata dalla Corte Costituzionale di Giustizia prima e promulgata poi dal Presidente della Repubblica. Se la legge non venisse approvata dal Parlamento il testo dovrà essere riformulato.
c) Non potranno essere assolutamente modificati gli articoli 1 e 18 dello statuto.

Primo Firmatario
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[DDL N.25][Res Publica]Modifiche allo Statuto Empty Re: [DDL N.25][Res Publica]Modifiche allo Statuto

Messaggio  Thomas Ven 4 Giu 2010 - 13:44

DDL non approvato alla Camera.
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