[DDL N.17][Economia]Misure in materia di delocalizzazioni
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[DDL N.17][Economia]Misure in materia di delocalizzazioni
E' convocata dalle ore 16.55 di giovedì 13 maggio alle ore 16.55 di domenica 16 maggio la diciottesima seduta del Senato della Repubblicadove si vota il DDL N.17. Vista l'importanza dell'evento confido nella partecipazione di tutti i senatori.
Proposta di legge in materia di delocalizzazioni
Articolo 1: Finalità
a) Con la presente legge il governo, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell’ordinamento dell’Unione Europea in materia di delocalizzazioni, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo, contribuisce alla promozione dell’occupazione ed alla sua qualità, collabora inoltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio nazionale e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale.
b) Lo Stato riconosce il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio, e favorisce l’insediamento delle stesse promuovendone la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l’aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l’incremento del reddito e le condizioni di sicurezza.
c) Promuove con le imprese, forme contrattuali vincolanti finalizzate all’erogazione di contributi economici a titolo d’incentivo o finanziamento.
d) Definisce criteri di progressività per il riconoscimento di erogazioni economiche alle imprese, considerando come principi fondamentali i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell’ambiente, la valorizzazione dell’occupazione femminile nonché di persone in condizione di svantaggio sociale.
e) Lo Stato italiano, di concerto con Regioni, Province e Comuni, favorisce e promuove forme di costituzione societarie di tutela sociale assicurando forme di contribuzioni alle lavoratrici ed ai lavoratori al fine di favorire percorsi di autoimprenditorialità collettiva.
b) Lo Stato riconosce il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio, e favorisce l’insediamento delle stesse promuovendone la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l’aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l’incremento del reddito e le condizioni di sicurezza.
c) Promuove con le imprese, forme contrattuali vincolanti finalizzate all’erogazione di contributi economici a titolo d’incentivo o finanziamento.
d) Definisce criteri di progressività per il riconoscimento di erogazioni economiche alle imprese, considerando come principi fondamentali i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell’ambiente, la valorizzazione dell’occupazione femminile nonché di persone in condizione di svantaggio sociale.
e) Lo Stato italiano, di concerto con Regioni, Province e Comuni, favorisce e promuove forme di costituzione societarie di tutela sociale assicurando forme di contribuzioni alle lavoratrici ed ai lavoratori al fine di favorire percorsi di autoimprenditorialità collettiva.
Articolo 2: Revoca dei contributi pubblici
a) Le somme erogate a titolo di incentivo, finanziamento o di sostegno all’occupazione, a qualunque titolo erogato dallo Stato alle imprese, verranno da queste restituite, con gli interessi legali, in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione all’estero, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o attività produttive dalla stessa appaltate ad aziende terze, se a questa consegue riduzione del personale dell’azienda in questione.
b) Nel caso si verifichino danni ambientali e conseguenti bonifiche atte al risanamento territoriale, gli importi da rimborsare allo Stato, saranno maggiorati delle somme necessarie per il ripristino del territorio.
c) Se l’erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie ai commi 1 e 2 del presente articolo.
b) Nel caso si verifichino danni ambientali e conseguenti bonifiche atte al risanamento territoriale, gli importi da rimborsare allo Stato, saranno maggiorati delle somme necessarie per il ripristino del territorio.
c) Se l’erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 3: Contratti di insediamento
a) Gli incentivi alle imprese che si accingono ad insediarsi sul territorio italiano, sono accompagnati da obblighi contrattuali d’insediamento.
b) I contratti tra imprese e Stato sono condizione imprescindibile per l’erogazione dei contributi pubblici e contengono:
- il piano industriale e di sviluppo dell’impresa;
- l’impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno anni 25 dall’insediamento;
- assunzione della responsabilità sociale dell’impresa, intesa quale l’integrazione delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime;
- l’assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o l’impegno alla stabilizzazione entro 3 mesi dall’avvio dell’attività;
- il Piano di Sicurezza previsto dalla L. 626/94;
-il metodo di verifica, di concerto con le amministrazioni locali, atto all’individuazione di iniziative di cui al terzo punto finalizzate alla realizzazione di strutture di utilità sociale.
c) Gli incentivi sono revocati nel caso in cui l’impresa realizzi interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi previsti dai contratti di insediamento sono sospesi altresì nel caso di violazioni accertate; sono revocati in caso di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
d) In deroga ai criteri definiti alla lettera b), la revoca degli incentivi non avrà luogo nel caso di gravi e comprovati motivi che saranno valutati dallo Stato e che prevedano lo spostamento della/e unità produttiva/e nell’ambito della provincia di appartenenza, fermo restando l’aumento o il mantenimento dei livelli occupazionali.
e) Relativamente alle disposizioni di cui al comma 4, lo Stato seguirà il processo di trasferimento e nuovo insediamento verificando l’applicazione dei criteri definiti dal presente articolo.
b) I contratti tra imprese e Stato sono condizione imprescindibile per l’erogazione dei contributi pubblici e contengono:
- il piano industriale e di sviluppo dell’impresa;
- l’impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno anni 25 dall’insediamento;
- assunzione della responsabilità sociale dell’impresa, intesa quale l’integrazione delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime;
- l’assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o l’impegno alla stabilizzazione entro 3 mesi dall’avvio dell’attività;
- il Piano di Sicurezza previsto dalla L. 626/94;
-il metodo di verifica, di concerto con le amministrazioni locali, atto all’individuazione di iniziative di cui al terzo punto finalizzate alla realizzazione di strutture di utilità sociale.
c) Gli incentivi sono revocati nel caso in cui l’impresa realizzi interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi previsti dai contratti di insediamento sono sospesi altresì nel caso di violazioni accertate; sono revocati in caso di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
d) In deroga ai criteri definiti alla lettera b), la revoca degli incentivi non avrà luogo nel caso di gravi e comprovati motivi che saranno valutati dallo Stato e che prevedano lo spostamento della/e unità produttiva/e nell’ambito della provincia di appartenenza, fermo restando l’aumento o il mantenimento dei livelli occupazionali.
e) Relativamente alle disposizioni di cui al comma 4, lo Stato seguirà il processo di trasferimento e nuovo insediamento verificando l’applicazione dei criteri definiti dal presente articolo.
Articolo 4: Entità e criteri per l'accesso ai contributi
a) Il governo entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, determinerà criteri e modalità di erogazione di tutti i contributi, regionali e/o nazionali alle imprese sul proprio territorio definendo criteri di progressività dell’entità dell’incentivo stesso, sulla base dell’assunzione a tempo indeterminato di persone svantaggiate come di seguito elencate:
- le persone con disabilità;
- le persone di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- le persone che rientrano nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di elevato rischio di precarizzazione;
- le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;
- le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
- i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione produttiva.
b) Nell’ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne e delle persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere f) e g).
c) Il governo, sentiti gli organismi competenti e il parlamento, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento a particolari aree con difficoltà socio-economiche dell’Italia.
- le persone con disabilità;
- le persone di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- le persone che rientrano nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche autonomi e che si trovino nelle condizioni di elevato rischio di precarizzazione;
- le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;
- le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
- i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione produttiva.
b) Nell’ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne e delle persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere f) e g).
c) Il governo, sentiti gli organismi competenti e il parlamento, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento a particolari aree con difficoltà socio-economiche dell’Italia.
Articolo 5: Verifica in itinere
a) Le imprese che sottoscrivono contratti d’insediamento con lo Stato, sono tenute a documentare annualmente lo stato di attuazione dei piani di sviluppo.
b) L’eventuale inosservanza delle disposizioni definite dai contratti di insediamento per qualunque motivo, dovrà essere comunicata entro 15 giorni al ministero dell’economia, il quale valuterà la persistenza delle condizioni per il mantenimento del contributo erogato o la sospensione di erogazioni in corso.
c) In qualsiasi momento possono essere disposti dallo Stato o da enti territoriali locali ispezioni e controlli, anche a campione tramite propri funzionari ed agenti della Guardia di Finanza, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
b) L’eventuale inosservanza delle disposizioni definite dai contratti di insediamento per qualunque motivo, dovrà essere comunicata entro 15 giorni al ministero dell’economia, il quale valuterà la persistenza delle condizioni per il mantenimento del contributo erogato o la sospensione di erogazioni in corso.
c) In qualsiasi momento possono essere disposti dallo Stato o da enti territoriali locali ispezioni e controlli, anche a campione tramite propri funzionari ed agenti della Guardia di Finanza, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
AUTOIMPRENDITORIALITÀ COLLETTIVA
Articolo 6: Modalità d'intervento
a) Lo Stato, nei termini di cui al comma e dell’articolo 1, nell’ottica del sostegno dello sviluppo economico delle attività produttive e della programmazione delle politiche del lavoro, attiva la creazione di tavoli di crisi con la partecipazione degli Assessorati e delle Direzioni regionali competenti, delle Province, dei Comuni, delle imprese e delle OO.SS. al fine di verificare la fattibilità specifica di forme di autoimprenditorialità collettiva atte alla salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell’occupazione.
b) Nel rispetto del trattato di Lisbona in merito alle politiche di prevenzione del rischio di disoccupazione di lunga durata, lo Stato stimola, incentiva e sostiene la creazione di forme societarie di tutela sociale a partecipazione pubblica con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori interessati, delle Province e dei Comuni.
c) I contributi economici erogati dalla Regione, saranno parametrati sul valore della spesa che lo Stato avrebbe sostenuto nell’ambito di normali programmi di contrasto alle crisi aziendali.
b) Nel rispetto del trattato di Lisbona in merito alle politiche di prevenzione del rischio di disoccupazione di lunga durata, lo Stato stimola, incentiva e sostiene la creazione di forme societarie di tutela sociale a partecipazione pubblica con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori interessati, delle Province e dei Comuni.
c) I contributi economici erogati dalla Regione, saranno parametrati sul valore della spesa che lo Stato avrebbe sostenuto nell’ambito di normali programmi di contrasto alle crisi aziendali.
Articolo 7: Base economica
A copertura e sostegno degli interventi di cui all’art. 6, sono utilizzati i contributi e incentivi economici eventualmente ottenuti dalle imprese e restituiti con le modalità definite dalla presente legge.
NORME FINALI
Articolo 8: Modalità d restituzione dei contributi
a) La restituzione dei contributi e/o incentivi economici ai sensi della presente legge, avverrà con le modalità riportate di seguito:
- con interventi diretti di sostegno all’avvio di forme di autoimprenditorialità collettiva di cui all’art. 5;
- con soluzioni di sostegno alla disoccupazione;
- con sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze;
- con la restituzione monetaria entro un anno delle erogazioni ricevute
.- con interventi diretti di sostegno all’avvio di forme di autoimprenditorialità collettiva di cui all’art. 5;
- con soluzioni di sostegno alla disoccupazione;
- con sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze;
- con la restituzione monetaria entro un anno delle erogazioni ricevute
Primo Firmatario
Alessimaga
Alessimaga
Re: [DDL N.17][Economia]Misure in materia di delocalizzazioni
Favorevole. Mi complimento ancora con alessimaga per l'ottimo lavoro
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